Cassazione Penale, Ordinanza n. 06895/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere un trattamento più favorevole nella comparazione tra circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e non quando sia sorretta da motivazione sufficiente; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta adeguata quanto alla gravità del fatto e agli elementi difensivi già valorizzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta ferma. La Corte ha escluso che la motivazione sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche fosse viziata, ritenendo insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito, in assenza di arbitrio o illogicità manifesta.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nel bilanciamento delle circostanze
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la graduazione della pena, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o motivazione del tutto insufficiente.
- Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche non integra, di per sé, vizio di motivazione quando la sentenza di merito dia conto in modo sufficiente della gravità del fatto e degli elementi valutati a favore della difesa.
- In sede di legittimità non è possibile sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura del trattamento sanzionatorio, se la decisione impugnata è coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
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