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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12180/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato per una serie di furti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso privo di specificità e formulato in modo reiterativo rispetto alle doglianze già disattese nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una pluralità di furti contestati ai capi a), b), c), d), e), f), g) e h). Con il primo e il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla responsabilità penale, contestando la ricostruzione probatoria e la valutazione degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza. Con il terzo motivo ha censurato la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo implicitamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi generici e reiterativi di censure già esaminate e disattese nel merito, nonché privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza d'appello; il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché diretto contro una valutazione di merito sul trattamento punitivo sorretta da motivazione non illogica e sufficiente, valorizzante gravità, numero dei reati e loro commissione in un ristretto arco temporale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvano in doglianze generiche o meramente reiterative di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o apodittico: il ricorso deve misurarsi con la struttura argomentativa della decisione impugnata e indicare specificamente le ragioni della sua asserita illogicità o carenza.
  • Le censure sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e non manifestamente illogica, specie se fondata sulla gravità del fatto, sul numero dei reati e sulla loro commissione in un breve arco temporale come indici di maggiore capacità delinquenziale.
  • La pluralità di reati commessi in un tempo ristretto può legittimamente essere valorizzata ai fini della commisurazione della pena e della valutazione negativa delle attenuanti generiche, ove esprima una spiccata tendenza a delinquere e una specializzazione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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