Cassazione Penale, Sentenza n. 7793/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per estorsione consumata e incendio, lamentando che la Corte di appello non ha preso in considerazione motivi aggiunti depositati tardivamente volti a: 1) rinnovare l'istruzione dibattimentale e acquisire documenti per dimostrare che la controversia tra le parti era anteriore alla registrazione del contratto di locazione e riconducibile a ragioni diverse (ossia che il fatto fosse inquadrabile come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non estorsione); 2) acquisire la relazione dei Vigili del Fuoco relativa a un incendio ad una vettura di un precedente inquilino, circostanza rilevante per la responsabilità dell'imputato rispetto al capo d'imputazione relativo all'incendio. Tali censure risultano contenute solo nei motivi aggiunti, depositati vicino all'udienza e non collegati al contenuto dell'atto di appello principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché si fonda su motivi non consentiti: i motivi aggiunti, essendo 'scollati' dall'atto di appello principale e depositati tardivamente, non potevano essere esaminati. Si è inoltre osservato che la definizione del procedimento dei coimputati ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non incide sulla posizione del ricorrente essendo scelta processuale personale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Cass. Sez. U, 25/02/1998, n.4683 (Bono)
Stabilisce che i motivi aggiunti in appello non collegati all'impugnazione principale sono inammissibili.
Cass. Sez. 2, 11/10/2012 (dep. 2013), n.1417 (Platamone)
Conferma il principio di inammissibilità dei motivi aggiunti 'scollati' dall'atto di appello principale.
Cass. Sez. 6, 30/09/2020, n.36206 (Tobi)
Ribadisce la necessità che i motivi di appello principali contengano il fondamento delle censure ammissibili; i motivi nuovi tardivi non possono integrare la domanda di impugnazione.
Cass. Sez. 2, 13/09/2019, n.47844 (Recca)
Sancisce che l'opzione per il concordato/definizione del procedimento da parte dei coimputati è una scelta personale e non incide automaticamente sulle posizioni processuali degli altri imputati.
Norma richiamata nella sentenza: la definizione del procedimento con riferimento a coimputati non modifica automaticamente la posizione degli altri imputati; la scelta del concordato è personale.
Massime di principio
- Motivi aggiunti depositati dopo la scadenza e non collegati all'atto di appello principale sono, di regola, inammissibili: ogni censura deve risultare coerente con le censure contenute nell'impugnazione principale.
- Se si intende ottenere rinnovazione istruttoria o acquisizione documentale, tali richieste devono essere formulate e radicate già nell'atto di appello principale; non conviene lasciarle solo nei motivi aggiunti tardivi.
- Le questioni di qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs esercizio di un diritto) che richiedono valutazioni fattuali devono essere sollevate regolarmente in appello; non è possibile introdurle per la prima volta in cassazione come motivo principale.
- La definizione del procedimento o accordi dei coimputati non vincolano automaticamente gli altri imputati: le opzioni (es. concordato) sono scelte processuali personali.
- Le conseguenze della inammissibilità possono comprendere condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende; è prudente curare la completezza formale e la tempestività dell'impugnazione.
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