Cassazione Penale, Sentenza n. 25164/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP relativo al profitto dei reati contestati (art. 640 co.2 e 640-bis cod. pen.). A Petrillo si contestava: (a) di aver ottenuto €1.549 mediante inganno del funzionario comunale per lavori socialmente utili in realtà mai svolti; (b) di aver indotto in errore l'INPS sul numero di ore effettivamente prestate per ottenere l'assegno ASU. Il Tribunale aveva qualificato la seconda condotta come indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter) ritenendo assente l'artificio rilevante per la truffa aggravata e non superata la soglia di punibilità mensile. Il Procuratore censurava la decisione sostenendo l'esistenza del fumus commissi delicti, la sussistenza di condotte dolose e di un accordo con funzionari, e chiedeva che si qualificasse la condotta come truffa (art. 640-bis) o, comunque, che la soglia di punibilità fosse valutata sulla somma complessiva indebitamente percepita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il Procuratore avesse dedotto vizi di motivazione (non rilevabili nel rito cautelare in Cassazione per violazione di legge) e che il Tribunale avesse fornito una motivazione congrua e coerente. La Corte ha confermato i principi applicati dal Tribunale: distinzione tra art. 316-ter (indebita percezione) e 640-bis (truffa con artifici), e applicazione della regola secondo cui la soglia di punibilità dell'art. 316-ter si valuta sulla singola erogazione quando le omissioni concernono mensilità distinte e non derivano da un'unica condotta iniziale e unitaria. Di conseguenza resta efficace l'ordinanza che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP.
Norme richiamate
Regola l'indebita percezione di pubbliche erogazioni: si distingue dalla truffa perché non richiede l'induzione in errore dell'ente erogatore tramite artifici; la soglia di punibilità va valutata sulla singola erogazione salvo che le erogazioni non derivino da un'unica condotta iniziale e unitaria
Prevede la truffa semplice e la sua aggravazione; richiede artifici o raggiri tali da indurre in errore la vittima (qui contestata come possibile qualificazione della condotta)
Aggravante della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche; integra responsabilità quando vi siano artifici idonei a ingannare l'ente erogatore, circostanza non ritenuta provata nel caso in esame
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto (modalità organizzativa del processo nel caso)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari reali è ammissibile principalmente per violazione di legge; i meri vizi di motivazione, se non coincidenti con una concreta violazione di legge o con motivazione del tutto mancante o irragionevole, non rendono il ricorso ammissibile
- La distinzione tra truffa aggravata (art. 640-bis) e indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter) dipende dalla presenza di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore: omissioni o autocertificazioni false appaiono più coerenti con l'art. 316-ter quando l'ente si limita a prendere atto dei requisiti autocertificati
- Ai fini della soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter, si valuta la somma rilevante in relazione alla natura della condotta: se le erogazioni derivano da una condotta unitaria e iniziale, può considerarsi il complessivo ammontare; se invece le omissioni riguardano dichiarazioni/distinte mensilità, si valutano le singole somme percepite per ciascuna condotta
- Per inferire il dolo persistente o un accordo fraudolento con funzionari occorrono elementi probatori specifici (es. documentazione che mostri complicità o artifici sistematici); la mera presenza di disfunzioni organizzative o di sporadiche presenze non è sufficiente a provare il raggiro
- In periodi di emergenza (es. pandemia) la diversa gestione organizzativa delle attività può essere valorizzata in favore dell'imputato se dimostra che le irregolarità derivavano da pratiche non regolamentate piuttosto che da un progetto fraudolento
- Chi agisce in una situazione analoga dovrebbe: a) verificare se la condotta riguarda omissioni riferibili a singole mensilità o un comportamento unitario; b) cercare elementi che dimostrino l'esistenza di artifici/accordi con funzionari se si intende sostenere la qualificazione per truffa; c) nelle impugnazioni cautelari concentrarsi su profili di illegittimità di diritto più che su contestazioni esclusivamente di merito della motivazione
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