Cassazione Civile, Ordinanza n. 24387/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (commissario)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato in un concordato preventivo con carattere liquidatorio, poi omologato ed eseguito. Il tribunale aveva determinato il compenso in euro 180.000, oltre accessori, richiamando il criterio dell'art. 5 del d.m. n. 30/2012 e valorizzando i risultati della liquidazione, le tempistiche delle operazioni, la natura non elevatamente gravosa dell'incarico e i doveri di vigilanza nella fase esecutiva. Il commissario ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato nullità per motivazione apparente o stereotipata del decreto, deducendo violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 39 l.fall., richiamato dall'art. 165 l.fall., e degli artt. 1 e 5 del d.m. n. 30/2012, sostenendo che il compenso doveva essere parametrato all'attivo inventariato e non all'attivo realizzato, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente rideterminazione del quantum.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione del decreto fosse insufficiente perché formulata in modo stereotipato e non idonea a ricostruire l'iter logico seguito dal tribunale nella quantificazione del compenso. Ha inoltre ribadito che, per la determinazione del compenso unico del commissario giudiziale nelle fasi anteriore e posteriore all'omologa, va disapplicato per irragionevolezza l'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30/2012 nella parte in cui distingue tra attivo realizzato e attivo inventariato, dovendosi fare riferimento, in ogni caso, all'attivo inventariato. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Modena in diversa composizione, che dovrà riesaminare la liquidazione del compenso e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale
richiamato per censurare la motivazione apparente o insufficiente del decreto
usato come vizio dedotto per nullità della sentenza/decreto per motivazione
richiamato quale base normativa del compenso del commissario giudiziale
richiamato in relazione al rinvio all'art. 39 l.fall.
richiamato per i criteri percentuali di determinazione del compenso
ritenuto disapplicabile, nella parte in cui distingue tra attivo realizzato e attivo inventariato, ai fini del compenso unico del commissario giudiziale
richiamato per l'inventario e per i valori da assumere a base del calcolo
Massime di principio
- In tema di liquidazione del compenso del commissario giudiziale, il giudice deve esporre una motivazione analitica che renda percepibile l'iter logico seguito e che indichi in modo specifico i criteri di quantificazione adottati in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti; non è sufficiente una motivazione stereotipata o di mero stile.
- Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle fasi anteriori e successive all'omologa, non può operare la distinzione tra attivo realizzato e attivo inventariato prevista dall'art. 5 del d.m. n. 30/2012, dovendosi fare riferimento all'attivo inventariato per evitare irragionevolezza e disparità di trattamento.
- Quando il provvedimento di liquidazione del compenso applica criteri non conformi alla giurisprudenza di legittimità o non spiega adeguatamente il percorso valutativo, il decreto va cassato con rinvio al giudice di merito perché proceda a nuova liquidazione conformandosi al principio di diritto affermato.
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