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Sentenza

Sentenza n. 2411/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS---OMISSIS-del 22 novembre 2024, notificato in data 6 maggio 2025, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela del provvedimento di concessione in sanatoria (“condono edilizio”) del 12 marzo 2012 n. -OMISSIS- e contestuale diniego della domanda di condono edilizio;

Giustizia amministrativa202503402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela del condono edilizio rilasciato nel 2012 e contestuale diniego della domanda di condono

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Napoli, a distanza di oltre dieci anni dal rilascio del condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, ne ha disposto l'annullamento d'ufficio e ha contestualmente negato la domanda di sanatoria. Il Comune aveva ritenuto che l'ampliamento realizzato sulla terrazza, adibito a cucina e avente altezza interna di 2,30 metri, fosse incompatibile con l'altezza minima di 2,70 metri prevista dal D.M. 5 luglio 1975 per l'abitabilità degli immobili residenziali. L'amministrazione aveva inoltre prospettato una falsa o errata dichiarazione del privato, così da invocare l'eccezione al termine perentorio prevista dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. La ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione del termine perentorio di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio, l'insussistenza dei presupposti della falsa rappresentazione o della dichiarazione mendace e l'illegittima sovrapposizione tra il dato materiale dell'altezza del vano, correttamente indicato nella domanda e nei relativi elaborati, e la valutazione giuridico-tecnica circa la sua incidenza sull'agibilità e sulla sanabilità dell'abuso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale di autotutela, con conseguente piena efficacia del condono edilizio del 12 marzo 2012. Il Collegio ha ritenuto dirimente la violazione del termine perentorio di dodici mesi previsto, ratione temporis, dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990. Il termine avrebbe potuto essere superato soltanto in presenza della fattispecie derogatoria dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, ossia di una falsa rappresentazione dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci imputabili al privato. Tale presupposto è stato escluso perché l'altezza di 2,30 metri era stata espressamente indicata sia nella relazione tecnica sia negli elaborati progettuali allegati alla domanda di condono: il Comune disponeva quindi sin dall'origine di tutti gli elementi fattuali rilevanti. La qualificazione di tale dato come incompatibile con l'agibilità e ostativo al condono costituiva una valutazione tecnico-giuridica dell'amministrazione, non una falsa dichiarazione del privato. L'eventuale errore era pertanto riconducibile, al più, a carenza o incompletezza dell'istruttoria originaria, non a occultamento o falsificazione dei fatti. Anche la richiesta della Procura della Repubblica non è stata ritenuta un fatto nuovo in senso giuridico, ma una mera riattivazione dell'istruttoria su elementi già disponibili; essa non consentiva di eludere i limiti temporali dell'autotutela, nel rispetto della separazione tra procedimento penale e procedimento amministrativo. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    termine perentorio di dodici mesi

    Nella formulazione applicabile ratione temporis, il termine di dodici mesi costituisce un limite preclusivo all'esercizio dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi; il suo superamento determina la consumazione del potere, salvo la specifica deroga prevista dal comma 2-bis.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    anche dopo la scadenza del [predetto] termine

    La deroga al termine perentorio opera quando l'illegittimità del provvedimento dipende da false rappresentazioni dei fatti o da dichiarazioni sostitutive false o mendaci imputabili al privato, secondo i presupposti indicati dalla norma. Non ricorre quando i dati fattuali erano stati correttamente dichiarati e l'errore riguarda la loro qualificazione giuridica o tecnico-amministrativa.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio; la sentenza non ha ravvisato in tale adempimento il profilo decisivo della controversia.

  • legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Ha costituito la base normativa della domanda e del provvedimento di concessione in sanatoria edilizia rilasciato nel 2012.

  • D.M. 5 luglio 1975

    altezza minima di 2,70 mt.

    Il Comune lo ha richiamato per sostenere l'incompatibilità dell'altezza del vano con l'abitabilità; il TAR ha distinto il dato oggettivo dell'altezza dalla valutazione circa la sua rilevanza ai fini dell'agibilità e della sanatoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, nella formulazione applicabile ratione temporis, costituisce un limite preclusivo e non una mera regola elastica di ragionevolezza: decorso il termine perentorio, l'amministrazione decade dal potere di annullamento d'ufficio, salvo le ipotesi derogatorie previste dalla legge.
  • La deroga al termine perentorio dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 presuppone una divergenza tra realtà e rappresentazione imputabile al privato, derivante da falsità, mendacio, reticenza o occultamento di elementi non conoscibili dall'amministrazione; non basta che l'amministrazione rivaluti tardivamente dati che erano già integralmente disponibili al momento dell'adozione dell'atto favorevole.
  • La corretta indicazione di un dato materiale nella domanda e negli elaborati tecnici esclude, di regola, la falsa rappresentazione del fatto quando l'errore dell'amministrazione consiste nella qualificazione giuridica o tecnico-discrezionale di quel dato.
  • La richiesta dell'autorità giudiziaria penale di riesaminare una pratica amministrativa non costituisce, di per sé, un fatto nuovo in senso giuridico idoneo a riaprire i termini dell'autotutela, se il riesame riguarda elementi già conoscibili e disponibili per l'amministrazione; il procedimento amministrativo resta soggetto ai propri presupposti e limiti, nel rispetto della separazione tra procedimento penale e amministrativo.
  • L'annullamento d'ufficio di un provvedimento favorevole deve confrontarsi con l'affidamento del privato e con l'interesse alla stabilità delle relazioni giuridiche; il decorso del tempo assume così una funzione conformativa e preclusiva del potere di riesame, distinta da quella dell'originario esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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