Cassazione Penale, Ordinanza n. 14890/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La motivazione di merito sul riconoscimento della recidiva reiterata è stata ritenuta congrua e immune da criticità giustificative.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia. L'unico motivo censurava la mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., sostenendo in sostanza che non fosse stata adeguatamente esclusa o motivata. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato, poiché la valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando se la pregressa condotta criminosa sia indice di perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nel reato oggetto di giudizio. Nel caso concreto i giudici di merito avevano motivato adeguatamente valorizzando recenti condanne riportate dall'imputato per fatti successivi al 2018, in particolare del 17 settembre 2019, passate in giudicato nello stesso anno.
Norme richiamate
La recidiva reiterata può essere riconosciuta quando i precedenti penali, letti in concreto, esprimano una persistente inclinazione al delitto e rilevino come fattore criminogeno del nuovo reato.
La valutazione della recidiva non può essere astratta o fondata solo sulla gravità dei fatti e sulla loro collocazione temporale, ma deve essere svolta in concreto secondo i parametri della gravità del reato e della capacità a delinquere.
Massime di principio
- La recidiva reiterata non può essere negata o riconosciuta in modo meramente automatico sulla base del numero o della gravità dei precedenti: il giudice deve verificare in concreto se i precedenti siano espressivi di una perdurante inclinazione a delinquere.
- Ai fini della recidiva, la motivazione è adeguata quando dà conto di elementi concreti, desunti anche da condanne recenti e dal loro contenuto, idonei a mostrare che la precedente condotta criminosa abbia inciso sulla commissione del nuovo reato.
- In sede di legittimità, una censura sulla recidiva è inammissibile se difetta di specificità e non si confronta con la motivazione resa dal giudice di merito.
- La valutazione della recidiva deve essere effettuata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., non essendo sufficiente il solo richiamo alla gravità dei precedenti o al loro arco temporale.
Come è indicizzato
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