Cassazione Penale, Sentenza n. 19338/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il riconoscimento ai fini esecutivi della sentenza irrevocabile del Tribunale di Porto (Portogallo) che lo aveva condannato per traffico di stupefacenti. I motivi di cassazione dedotti erano: (1) errata valutazione del consenso al riconoscimento della sentenza di condanna straniera; (2) violazione dell'art. 533 c.p.p.; (3) violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 161/2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e deposito presso la cancelleria errata: il ricorso era stato presentato alla cancelleria del Tribunale di Vicenza e pervenuto alla cancelleria della Corte di appello di Venezia il 5/01/2023, oltre il termine di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza il 22/12/2022 (la rinuncia alla lettura in udienza è stata equiparata a notifica ai sensi dell'art. 12, comma 7 d.lgs. n. 161/2010). Non essendo esaminati i motivi nel merito, la decisione si basa esclusivamente su ragioni procedurali. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (art. 12, commi 7 e 10)
"La sentenza della corte di appello e' soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69"
Il rinvio all'art. 22 della legge n. 69 implica un "rinvio mobile": le modifiche apportate all'art. 22 (anche dal d.lgs. n. 10/2021) si estendono alla disciplina del ricorso contro il riconoscimento ex d.lgs. 161/2010, con conseguente applicazione del termine ridotto e delle modalità di deposito previste
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 22)
Disciplina il termine e le modalità d'impugnazione (in origine per il mandato d'arresto europeo); per effetto del rinvio dell'art.12 d.lgs.161/2010 le sue disposizioni (incluse le modifiche successive) si applicano anche al ricorso per cassazione avverso il riconoscimento di sentenze straniere
Ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 introducendo il termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso e l'indicazione della cancelleria della Corte di appello presso la quale il ricorso deve essere depositato; tali novità, per il "rinvio mobile", si applicano al ricorso ex art.12 d.lgs.161/2010
Il ricorrente denunciava una violazione di questa norma, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale; non emerge quindi un'interpretazione sostanziale della norma nella sentenza
Prevede la condanna del proponente alle spese del procedimento e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa norma fissando la somma in euro 3.000 ritenendo assente l'animus di giustificazione dell'irregolarità
Decisione quadro 2008/909/GAI
Atto dell'UE che istituisce il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali; il d.lgs. n.161/2010 attua tale Decisione nel diritto interno, imponendo procedure snelle e tempi ristretti
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità va valutata restrittivamente; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistesse l'assenza di colpa
Massime di principio
- Nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di sentenze penali straniere ex d.lgs. 161/2010 occorre rispettare termini estremamente ristretti; il termine per il ricorso per cassazione è quello previsto dall'art. 22 della legge n. 69, come modificato dal d.lgs. n. 10/2021 (5 giorni).
- Il deposito della sentenza in udienza con rinuncia alla lettura è equiparato a notifica ai sensi dell'art. 12, comma 7 d.lgs. 161/2010: la decorrenza dei termini parte da quella data.
- Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria specificata (cancelleria della Corte di appello); il deposito presso altra cancelleria non sana la tardività.
- L'inammissibilità per vizi formali impedisce l'esame del merito delle censure: la correttezza procedurale è condizione necessaria per la valutazione sostanziale.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta obbligatoriamente condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo dimostrazione convincente dell'assenza di colpa.
- Per situazioni analoghe, curare tempestività e modalità formali di deposito (dimostrazione della presentazione entro termine e presso la cancelleria competente); in caso di dubbi procedurali, adottare misure che producano prova del tempestivo adempimento (ricevute, raccomandate, PEC, deposito immediato presso la cancelleria indicata).
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