Cassazione Penale, Sentenza n. 3347/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva assolto Vitaly Markiv per non aver commesso il fatto. Il Procuratore Generale e le parti civili hanno dedotto violazione degli artt. 63 e 177 cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento delle prove per la ritenuta inutilizzabilità, operata d'ufficio dalla Corte d'appello, delle deposizioni dei militari ucraini (Antonyaschak e Balan) ritenuti potenziali coindagati; hanno chiesto la riassunzione delle loro testimonianze nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen. per dimostrare la presenza e la posizione di Markiv sulla collina Carachum nel momento dei fatti. Lo Stato Ucraino ha impugnato altresì per vizio di giurisdizione e per travisamento della prova, sostenendo errori nella qualificazione degli autori del fuoco e invocando profili di diritto internazionale. La difesa dell'imputato ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi sostenendo l'insussistenza di elementi nuovi e l'adeguatezza della valutazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto legittima e non sindacabile in via di legittimità la valutazione della Corte d'appello circa l'inutilizzabilità, erga omnes, delle deposizioni dei militari ucraini in quanto individuati come possibile coindagati/figure di comando rilevanti e dunque destinatari delle garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen.; ha inoltre condiviso che, anche ammettendo la utilizzabilità delle loro dichiarazioni, esse non avrebbero dimostrato compiutamente la presenza in servizio e nella specifica postazione di Markiv nell'intervallo temporale decisivo (16:30-17:30) e quindi non sarebbero idonee a scalfire la decisione assolutoria dell'appello. Il ricorso dello Stato Ucraino è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione del responsabile civile ad impugnare una sentenza di assoluzione priva di statuizioni civili proprie. Le parti private ricorrenti sono state condannate alle spese e a versare ciascuna 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente che soggetti la cui veste possa essere assimilata a quella di indagato/parte possano essere assistiti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa rilevare d'ufficio la inutilizzabilità delle deposizioni di testimoni che si configurino come potenziali coindagati o aventi indizi di reità ab initio
Norma sulla riassunzione delle testimonianze in appello in forma garantita; i ricorrenti ne chiedevano l'applicazione, ma la Cassazione ha ritenuto inidonee le dichiarazioni addotte a mutare il decisivo quadro probatorio
art. 177 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al vizio di motivazione e al travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione di fatto svolta dalla Corte territoriale non fosse inesatta né manifestamente illogica
Limita l'esame di taluni motivi di ricorso agli effetti civili; la Cassazione ha valutato congiuntamente i motivi del P.G. e delle parti civili per l'aspetto civile
Stabilisce i limiti della legittimazione del responsabile civile ad impugnare; applicato dalla Cassazione per escludere la legittimazione dello Stato Ucraino all'impugnazione della sentenza di assoluzione priva di statuizioni civili proprie
art. 191 cod. proc. pen. (comma 2)
Consente al giudice di merito di rilevare d'ufficio questioni processuali; la Corte ha richiamato tale principio per giustificare la rilevazione d'ufficio dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni
art. 530 cod. proc. pen. (comma 2)
Norma sulla formula di proscioglimento per non aver commesso il fatto; la sentenza di appello ha assolto Markiv ai sensi di questa disposizione e la Cassazione ha lasciato integri gli esiti processuali
Quarta Convenzione di Ginevra (17 marzo 1950) e pronunce Corte costituzionale (sent. n. 238/2014)
Richiamate in merito alla questione della giurisdizione italiana e della idoneità dei fatti come crimini di guerra che possono incidere sulla responsabilità di uno Stato estero; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la giurisdizione italiana su tale base, ma la Cassazione ha escluso che il ricorso dello Stato Ucraino fosse ammissibile per carenza di legittimazione
Massime di principio
- Il giudice di merito può rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità della testimonianza quando il teste emerga come potenziale coindagato o titolare di responsabilità rilevanti rispetto all'imputazione; tale valutazione, se congruamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità
- La riassunzione in appello di testimonianze nelle forme dell'art. 210 è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello e può essere negata se le dichiarazioni richieste non appaiono idonee a scardinare il giudizio di assoluzione per assenza di prova determinante
- Per ribaltare un'assoluzione fondata su valutazioni di fatto occorre dimostrare la 'non resistenza' della decisione impugnata, ossia che l'acquisizione o la diversa valutazione di elementi probatori sarebbe stata decisiva per modificare l'esito; mere alternative interpretazioni non sono sufficienti in Cassazione
- Il responsabile civile ha legittimazione limitata ad impugnare la sentenza solo con riferimento a statuizioni civili o, in caso di assoluzione, esclusivamente rispetto alle pronunce sulle domande civili; in mancanza di pronunce civili proprie, l'impugnazione è inammissibile
- Le testimonianze di soggetti di comando non presenti al momento del fatto possono essere ritenute non decisive per provare la presenza materiale e la condotta dell'imputato nel tempo e nel luogo determinanti, soprattutto se essenziali elementi spazio-temporali restano incerti
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio convincimento a quello del giudice di merito quando quest'ultimo ha svolto un'istruttoria adeguata e motivata; la censura deve dimostrare lacune o illogicità manifeste nel dispositivo motivazionale
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