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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15610/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una persona assicurata aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della propria compagnia di assicurazione, per il pagamento di un indennizzo di € 43.985,88 relativo al furto di un impianto fotovoltaico coperto da polizza contro i danni. L’opposizione della compagnia era stata accolta dal Tribunale e la decisione era stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione la parte assicurata deduceva, in sintesi: 1) la nullità/inefficacia, perché vessatoria, della clausola di polizza che subordinava il diritto all’indennizzo all’adozione di specifici dispositivi di sicurezza, in particolare un sistema di allarme collegato in remoto con un istituto di vigilanza; 2) la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che la clausola dovesse essere interpretata in modo conforme alla volontà effettiva delle parti; 3) la violazione della regola interpretativa contro lo stipulatore, assumendo l’ambiguità della clausola e chiedendone l’interpretazione in favore dell’assicurata; 4) la violazione delle norme sull’arbitrato/perizia contrattuale, contestando la qualificazione della clausola dell’art. 16 di polizza e la portata vincolante dell’elaborato peritale; 5) la nullità/vessatorietà della clausola finale che lasciava impregiudicate le azioni ed eccezioni sull’indennizzabilità del danno anche dopo la perizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi. In particolare ha confermato che la clausola che imponeva speciali dispositivi di sicurezza per l’impianto assicurato non era vessatoria, ma delimitava l’oggetto e l’ambito della garanzia, specificando il rischio coperto; perciò non richiedeva specifica approvazione per iscritto. Ha inoltre ritenuto incensurabile in cassazione l’interpretazione della clausola data dai giudici di merito, secondo cui era necessario il collegamento remoto del sistema di allarme con un istituto di vigilanza, requisito che nella fattispecie non risultava adempiuto. Quanto alla clausola sulla perizia, la Corte ha condiviso la qualificazione come perizia contrattuale e ha escluso che essa trasformasse l’elaborato in un lodo arbitrale o che rendesse incontestabile il credito dell’assicurata, poiché vincolava solo sul quantum liquidabile e non sull’indennizzabilità del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1469 bis c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la vessatorietà della clausola di polizza; la Corte esclude che la clausola in questione rientri tra quelle vessatorie, perché attiene alla determinazione dell’oggetto della garanzia e non a limitazioni di responsabilità.

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione per iscritto non è necessaria per le clausole che definiscono l’oggetto e i limiti della garanzia assicurativa, ma solo per quelle che limitano responsabilità o introducono decadenze.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ritiene corretta l’interpretazione letterale e sistematica della clausola effettuata dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione se plausibile e adeguatamente motivata.

  • art. 1370 c.c.

    La regola contro lo stipulatore non opera quando la clausola è stata ritenuta chiara nei suoi contenuti; in ogni caso la sua invocazione è stata respinta per infondatezza.

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, nn. 3, 4 e 6; comma 1, n. 6

    Il ricorso deve essere chiaro, specifico e corredato dal puntuale richiamo degli atti processuali; la mancata specificità può determinare l’inammissibilità dei motivi.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione contro il furto, le clausole che subordinano la copertura all’adozione di specifici sistemi di sicurezza non sono, di regola, clausole vessatorie, perché delimitano l’oggetto del rischio garantito e non limitano la responsabilità dell’assicuratore.
  • Le clausole che definiscono i requisiti tecnici o organizzativi per l’operatività della garanzia assicurativa non richiedono specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., salvo che introducano vere limitazioni di responsabilità o decadenze.
  • L’interpretazione della clausola contrattuale compiuta dal giudice di merito, se plausibile, coerente con il dato letterale e adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione solo perché la parte propone una diversa lettura altrettanto possibile.
  • La regola dell’interpretazione contro lo stipulatore opera solo in presenza di effettiva ambiguità non risolvibile con i canoni ordinari; non può essere invocata per sovvertire una clausola ritenuta chiara.
  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e rispettosi dell’onere di indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi rilevanti; la genericità dell’impugnazione può condurre all’inammissibilità.
  • La perizia contrattuale, quando prevista in polizza, può vincolare le parti sul solo accertamento tecnico o sulla quantificazione del danno, ma non preclude contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro se la clausola lo esclude espressamente.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civileContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

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