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Ordinanza

Ordinanza n. 505/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dell’isola di Ischia n. 2787 del 24 ottobre 2025, con il quale è stato nominato un commissario ad acta, nella persona dell'arch. Immacolata Polito” per l'attuazione degli interventi relativi all'aggregato sito in Casamicciola Terme alla via Vicinale Migliaccio, conferendole tutti i poteri di cui all'articolo 10 dell'ordinanza speciale n. 8/2024, come sostituito dall'articolo 5 dell'ordinanza speciale n. 10/2024, e al decreto n. 2269 del 8/02/2025 ”;

Giustizia amministrativa202600432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dell'isola di Ischia n. 2787 del 24 ottobre 2025, di nomina di un commissario ad acta per l'attuazione degli interventi relativi a un aggregato edilizio sito in Casamicciola Terme

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissario straordinario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di nomina del commissario ad acta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La censura principale riguardava la pretesa violazione dei termini procedurali stabiliti dall'Ordinanza speciale n. 8/2024. In particolare, la ricorrente sosteneva che il termine di 90 giorni dovesse decorrere dal 9 giugno 2025, data di rilascio della sanatoria relativa all'immobile sottostante, con conseguente illegittimità della nomina intervenuta il 24 ottobre 2025. Sono stati inoltre dedotti pregiudizi al diritto di proprietà e un danno economico derivante dalla possibile sospensione del Contributo di Autonoma Sistemazione, quale conseguenza dell'attivazione del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non manifestamente fondata la censura relativa ai termini procedurali: l'azione sostitutiva commissariale si colloca in un contesto emergenziale e persegue la finalità acceleratoria di superare l'inerzia dei privati e garantire la celere e sicura ricostruzione; dagli atti emergeva una prolungata e documentata inerzia dell'intero aggregato, con numerosi rinvii e mancato rispetto degli impegni assunti dai tecnici. Anche assumendo la decorrenza del termine di 90 giorni dal 9 giugno 2025, alla scadenza dell'8 settembre 2025 non risultava presentato alcun progetto e il decreto era stato adottato solo il 24 ottobre 2025, dopo una situazione di stallo protratta e nonostante il coinvolgimento della ricorrente. Il TAR ha inoltre ritenuto prima facie desumibile la natura perentoria dei termini della normativa emergenziale dalla loro funzione di prevenire ritardi pregiudizievoli per la sicurezza e la ricostruzione. Quanto al periculum, il ruolo del commissario, secondo il decreto impugnato, era principalmente di dialogo, coordinamento e impulso per la gestione unitaria dell'intervento e per la presentazione della domanda di contributo, senza sostituzione ai tecnici nelle scelte progettuali né espropriazione delle facoltà dominicali. La possibile sospensione del CAS è stata qualificata come conseguenza temporanea, reversibile e collegata all'inerzia nella presentazione della domanda; gli eventuali pregiudizi patrimoniali sarebbero comunque risarcibili per equivalente. Nel bilanciamento, è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla celere messa in sicurezza e ricostruzione dell'aggregato danneggiato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

  • Ordinanza speciale n. 8/2024

    La disciplina speciale della ricostruzione è stata interpretata alla luce della sua finalità acceleratoria e dell'esigenza di superare l'inerzia dei privati; i termini procedurali sono stati ritenuti prima facie perentori in ragione della loro funzione.

  • art. 8, comma 8, Ordinanza n. 8/2024

    La possibile sospensione del Contributo di Autonoma Sistemazione è stata considerata una conseguenza temporanea e reversibile dell'inerzia nella presentazione della domanda di contributo.

  • art. 10 Ordinanza speciale n. 8/2024, come sostituito dall'art. 5 Ordinanza speciale n. 10/2024

    La disposizione individua i poteri conferiti al commissario ad acta, configurati nel caso concreto come strumenti di coordinamento e impulso procedimentale per la progettazione unitaria e la presentazione della domanda di contributo.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la nomina di un commissario ad acta prevista dalla normativa emergenziale per superare l'inerzia dei privati può ritenersi prima facie legittima quando risulti una situazione prolungata e documentata di stallo dell'intero aggregato edilizio, anche se siano contestati i termini procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo.
  • I termini previsti dalla normativa emergenziale per prevenire ritardi nella messa in sicurezza e nella ricostruzione possono essere qualificati come perentori, pur in assenza di un'espressa previsione, quando tale natura sia coerente con la funzione acceleratoria e con l'esigenza di evitare pregiudizi alla sicurezza e agli interventi di ricostruzione.
  • La nomina di un commissario ad acta non determina, di per sé, un'irreversibile lesione del diritto di proprietà quando i poteri attribuiti siano diretti al coordinamento e all'impulso della progettazione unitaria, senza sostituire i tecnici nelle scelte progettuali e senza espropriare le facoltà dominicali.
  • La possibile sospensione di un contributo economico collegata all'inerzia del privato nella presentazione della domanda di contributo non integra, di regola, un periculum in mora irreparabile quando il pregiudizio sia temporaneo, reversibile e superabile mediante l'adempimento richiesto.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla celere messa in sicurezza e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi può prevalere sull'interesse privato a evitare le limitazioni procedurali derivanti dalla nomina di un organo di coordinamento e impulso, ove tale nomina sia stata adottata a fronte di un'inerzia oggettiva e prolungata.

Come è indicizzato

MaterieRicostruzione post-calamitàTutela cautelare
RamiEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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