Cassazione Penale, Ordinanza n. 41420/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16/06/2025. Dal testo emerge che il giudizio di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per condotte realizzate mediante una carta PostePay a lui direttamente riferibile, con pluralità di operazioni simili e trasferimento delle somme su un'altra carta sempre riconducibile allo stesso soggetto. In cassazione sono stati riproposti motivi già dedotti in appello, ritenuti generici e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, si contestavano: la tenuta della motivazione sull'affermazione di responsabilità; la valutazione del trattamento sanzionatorio; la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito era logica, non apparente e priva di aporie, e che le censure miravano solo a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente reiterativi di doglianze già respinte in appello, del tutto generici e privi di specifico confronto con la motivazione della Corte territoriale. Ha inoltre ritenuto corretta e non illogica la motivazione in ordine alla responsabilità, fondata sulla riferibilità della carta PostePay all'imputato, sulla pluralità di condotte analoghe e sul trasferimento delle somme a un'altra carta a lui riferibile. Ha infine escluso qualunque vizio sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., evidenziando che il giudice di appello aveva valorizzato la non esiguità del danno patrimoniale e la particolare intensità del dolo. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il giudice di merito aveva valorizzato la non esiguità del danno patrimoniale e la particolare intensità del dolo.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, se non accompagnati da uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di vizio motivazionale non può risolversi in una lettura alternativa del merito o nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la motivazione di appello sia logica, coerente e priva di manifeste aporie.
- La motivazione sull'affermazione di responsabilità è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da un percorso argomentativo non apparente e fondato su elementi fattuali univoci e convergenti.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se mira soltanto a rimettere in discussione la congruità della pena senza evidenziare arbitrarietà o illogicità manifesta della determinazione giudiziale.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se formulata in modo generico e senza censurare specificamente le ragioni addotte dal giudice di merito per escludere la particolare tenuità del fatto.
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