Sentenza del 17/05/2016 n. 4338 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Reddito da fabbricati - Locazione di immobile - Presenza di migliorie in sostituzione del canone di locazione - Obbligo di dichiarazione dei redditi di locazione ancorché non percepiti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. Il canone di locazione deve essere dichiarato tra i redditi complessivi del proprietario anche se non è stato riscosso in denaro e anche se il contratto prevede, in tutto o in parte, l'esecuzione di lavori o migliorie in sostituzione del pagamento. Per i redditi fondiari rileva il possesso dell'immobile e non l'effettiva percezione materiale del canone.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di dichiarare i redditi da locazione anche quando il canone non fosse stato materialmente incassato, poiché il contratto prevedeva che una parte del corrispettivo fosse sostituita o compensata da lavori di sistemazione e migliorie eseguiti sull'immobile. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'assenza di un pagamento monetario impedisse di considerare percepito il canone. È stato invece ritenuto che le opere costituissero un'utilità economicamente valutabile, in quanto miglioravano l'immobile e ne incrementavano il valore, potenzialmente anche oltre il costo dei lavori.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a fondare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
La norma impone di dichiarare i redditi fondiari derivanti dall'immobile indipendentemente dall'effettivo incasso del canone. La sostituzione del pagamento monetario con lavori o migliorie non esclude l'imponibilità, se tali prestazioni rappresentano un'utilità economicamente valutabile.
Massime di principio
- Per gli immobili locati, il reddito fondiario deve essere normalmente dichiarato anche quando il canone non sia stato materialmente riscosso, poiché l'imposizione è collegata al possesso dell'immobile e non esclusivamente all'incasso.
- La compensazione del canone con lavori, ristrutturazioni, manutenzioni o migliorie può costituire una forma di corrispettivo non monetario e deve essere valutata fiscalmente.
- Le migliorie apportate dal conduttore possono rappresentare un vantaggio economico per il locatore, soprattutto quando incrementano il valore o la fruibilità dell'immobile.
- In situazioni analoghe occorre esaminare il contratto, quantificare il valore economico delle prestazioni sostitutive e verificare il regime fiscale applicabile, senza presumere che l'assenza di un pagamento in denaro elimini l'obbligo dichiarativo.
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