Sentenza del 16/05/2024 n. 13714 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Veneto ha impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale di Vicenza che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, aveva riconosciuto come chirografario il credito per tasse automobilistiche regionali non pagate, escludendo il privilegio generale mobiliare dell’art. 2752, terzo comma, c.c. Ha proposto quattro motivi: i primi tre denunciavano violazione o falsa applicazione dell’art. 2752 c.c. e delle norme interpretative e costituzionali richiamate, sostenendo che il privilegio dovesse estendersi ai tributi regionali in ragione della funzione di finanziamento dei compiti istituzionali degli enti territoriali e della possibilità di interpretare estensivamente la norma. Il quarto motivo chiedeva, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi, trattandoli congiuntamente, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo e la relativa questione di costituzionalità. Ha cassato il decreto del Tribunale di Vicenza e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha riconosciuto al credito della Regione Veneto per tassa automobilistica il privilegio previsto dall’art. 2752, ultimo comma, c.c., disponendone l’ammissione privilegiata al passivo del fallimento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; il resistente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.200 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2752, ultimo comma, codice civile
Il credito per tributi regionali, tra cui, appunto, quello da tassa automobilistica, presenta le caratteristiche necessarie e sufficienti per potergli predicare, per la via dell'interpretazione estensiva, l'applicazione del privilegio di cui alla ridetta norma.
Il privilegio generale mobiliare previsto per i crediti tributari degli enti territoriali può essere applicato, in via di interpretazione estensiva, anche ai crediti regionali per tassa automobilistica. La disposizione va letta considerando la comune natura territoriale degli enti e la finalità di assicurare le risorse necessarie ai loro compiti istituzionali.
Art. 114 della Costituzione
I comuni e le province, che sono gli enti presi in testuale considerazione dalla norma dell'art. 2752, ult. comma, cod. civ. (oltre allo Stato), condividono con gli enti regionali la natura di "enti territoriali", che è loro conferita dal disposto dell'art. 114 Cost.
La comune qualificazione costituzionale di comuni, province e regioni come enti territoriali sostiene l’interpretazione estensiva dell’art. 2752 c.c. a favore dei crediti tributari regionali.
Massime di principio
- Il credito di una Regione per tasse automobilistiche non pagate può beneficiare del privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c.; il riferimento testuale a comuni e province non esclude l’applicazione estensiva alle Regioni.
- Per stabilire se un credito tributario rientri nel privilegio, rilevano la finalità della norma — garantire agli enti territoriali le risorse per i compiti istituzionali — e la comune natura territoriale degli enti, non soltanto la loro denominazione o la definizione amministrativa di ente locale.
- L’estensione del privilegio ai tributi regionali è interpretativa, non analogica: il fatto che la tassa automobilistica sia un tributo proprio derivato e presenti una disciplina statale non impedisce, di per sé, il riconoscimento del privilegio.
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