Cassazione Civile, Ordinanza n. 31381/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il procedimento riguarda un ricorso per correzione di errore materiale proposto avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il ricorrente ha dedotto che, nell'ordinanza n. 260/2021, dopo il rigetto del ricorso, era stato erroneamente riportato che "nulla per le spese in mancanza di costituzione dell'intimato", benché dall'epigrafe dell'atto risultasse la costituzione della parte contribuente. Si chiedeva quindi la rettifica del passaggio relativo alle spese, eliminando il riferimento alla mancata costituzione dell'intimato.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale, rilevando che l'inciso contestato era un mero errore evincibile dal testo dell'ordinanza. Ha quindi disposto che nella parte finale dell'ordinanza n. 260/2021 la formula fosse corretta da "nulla per le spese in mancanza di costituzione dell'intimato" a "nulla per le spese". È stato inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. La correzione deve essere annotata dalla cancelleria sull'originale del provvedimento corretto.
Norme richiamate
La correzione è ammissibile quando l'errore materiale sia riconoscibile dal testo del provvedimento e non comporti riesame del decisum.
Il giudice dispone la correzione dell'errore materiale e ordina l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.
Massime di principio
- L'errore materiale di un provvedimento può essere corretto quando sia agevolmente desumibile dal contenuto complessivo dell'atto e consista in una svista redazionale, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
- Nel procedimento di correzione non si decide nuovamente la controversia, ma si interviene solo per rendere il provvedimento coerente con la volontà già espressa e con gli elementi testuali interni.
- Se la rettifica riguarda una formula sulle spese, la correzione può limitarsi a espungere l'inciso erroneo, mantenendo fermo il resto della statuizione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non è dovuta una pronuncia sulle spese quando la Corte ritenga che non vi sia luogo a provvedere in merito.
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