Sentenza n. 872/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione della efficacia del provvedimento di revoca del -OMISSIS-, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno con prot. n. 26332, nonchè della nota della Prefettura di Salerno – Area IV, prot. Uscita N. 0195007 del 12/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno e nota prefettizia successiva recante comunicazione dell’esistenza della revoca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno e la successiva nota della Prefettura di Salerno del 12 dicembre 2025. L’Amministrazione ha eccepito e documentato la tardività del ricorso. Il TAR ha accertato che l’unico atto avente natura provvedimentale e lesiva, cioè la revoca del nulla osta, era stato adottato il 20 febbraio 2025 e notificato nello stesso giorno via PEC all’indirizzo dell’avvocato che curava gli interessi del ricorrente nel procedimento. Tale indirizzo era stato fornito dal ricorrente nella domanda originaria ed era stato utilizzato da entrambe le parti durante l’interlocuzione procedimentale. Il ricorso è stato notificato soltanto il 29 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il ricorrente aveva inoltre impugnato la nota prefettizia del 12 dicembre 2025, ma tale atto, emesso in risposta a una richiesta dell’interessato, aveva natura meramente notiziale e non poteva riaprire né differire il termine per impugnare la precedente revoca già ritualmente notificata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto che la revoca del nulla osta fosse l’unico atto provvedimentale lesivo e che la notificazione via PEC del 20 febbraio 2025 all’indirizzo del legale indicato e utilizzato nel procedimento fosse idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione. Poiché il ricorso è stato notificato il 29 gennaio 2026, il termine era già scaduto. La successiva nota prefettizia del 12 dicembre 2025 è stata qualificata come atto meramente notiziale, privo di autonoma lesività e inidoneo a determinare una rimessione in termini o a far decorrere nuovamente il termine d’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, ritenendone sussistenti i presupposti dopo aver sentito le parti.
Il termine decadenziale di sessanta giorni per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell’atto lesivo; la notificazione tempestiva della revoca ha fatto decorrere il termine, successivamente spirato.
Massime di principio
- La notificazione via PEC del provvedimento lesivo all’indirizzo del legale indicato dall’interessato nella domanda amministrativa e utilizzato dalle parti durante il procedimento è idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, quando il provvedimento sia portato ritualmente a conoscenza del destinatario.
- La successiva comunicazione con cui l’amministrazione, rispondendo a una richiesta dell’interessato, si limita a rappresentare l’esistenza di un precedente provvedimento lesivo ha natura meramente notiziale e non riapre né differisce il termine per impugnare l’atto originario già notificato.
- L’impugnazione proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto lesivo è irricevibile per tardività, anche se il ricorrente impugna contestualmente una successiva nota informativa priva di autonoma lesività.
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