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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02300/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione per vizio di motivazione sulla statuizione di responsabilità. In particolare ha contestato la valutazione di attendibilità del teste Burraccione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto credibili le sue dichiarazioni. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio testimoniale e una rivalutazione del merito, estranee al sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto investisse solo valutazioni di merito sulla prova testimoniale e non un effettivo vizio denunciabile in sede di legittimità. Conseguentemente, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale parametro per verificare se il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle dichiarazioni testimoniali o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto tale etichetta, mira in realtà a sollecitare un riesame del merito e dell'attendibilità delle prove.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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