Cassazione Penale, Sentenza n. 49236/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di dissequestro delle somme vincolate presso il FUG con trasferimento diretto all'Agenzia delle Entrate (o a notaio incaricato) per estinguere il debito IVA riferito al 2017 e ottenere la causa di non punibilità prevista dall'art.13 d.lgs.74/2000; il Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta ritenendo che un accordo rateale col Fisco non estingue il reato (al massimo può dar luogo a una diminuzione di pena ex art.13-bis) e che la incertezza sul pagamento delle rate lascia comunque il profitto del reato nella disponibilità dell'indagato, giustificando la misura cautelare reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei necessari oneri di allegazione da parte del ricorrente: non sono stati documentati in modo concreto l'entità del debito tributario, l'ammontare effettivamente sequestrato, se il piano di rateizzazione concordato comprende il debito relativo al reato contestato, la durata e le modalità di pagamento, nonché l'entità di sanzioni e interessi e la fattibilità dell'estinzione. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo il quale per i reati di cui all'art.10-ter l'integrale pagamento prima dell'apertura del dibattimento può determinare la causa di non punibilità ex art.13 solo se sussistono i presupposti concreti; il mero accordo rateale con l'Amministrazione finanziaria, senza prova dell'effettivo, integrale pagamento prima del dibattimento, non comporta automaticamente l'estinzione penale. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (senza applicazione della sanzione aggiuntiva di cui all'art.616 c.p.p. in considerazione della non manifesta infondatezza della istanza).
Norme richiamate
Norma delittuosa contestata (omesso versamento IVA). La somma sequestrata è riconducibile al profitto di questo reato e può essere oggetto di misure cautelari reali.
Prevede la causa di non punibilità per specifiche fattispecie (tra cui l'art.10-ter) quando vi sia integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento; la Corte richiama che tale causa opera solo se ricorrono i presupposti concreti dell'art.13.
Prevede una circostanza attenuante (riduzione della pena e inapplicabilità delle pene accessorie) in ipotesi di pagamento integrale in determinati casi; la sentenza distingue chiaramente l'ambito applicativo tra art.13 (non punibilità per talune fattispecie) e art.13-bis (attenuante per le altre).
art. 616 c.p.p. (codice di procedura penale)
Norma richiamata in relazione alla possibile sanzione per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione alla luce della non manifesta infondatezza della richiesta.
Massime di principio
- La mera esistenza di un accordo rateale con l'Amministrazione finanziaria non garantisce di per sé l'estinzione penale del reato: per beneficiare della causa di non punibilità ex art.13 è necessario dimostrare l'integrale pagamento prima dell'apertura del dibattimento e i relativi presupposti concreti.
- Chi chiede il dissequestro di somme vincolate per trasferirle al Fisco deve allegare elementi specifici e concreti: importo complessivo del debito, importo effettivamente sequestrato, copertura delle sanzioni e degli interessi, termini e modalità del piano di pagamento, e prova che l'operazione può effettivamente estinguere il debito prima del dibattimento.
- Il sequestro sul profitto del reato può rimanere legittimo quando le somme vincolate non siano sicuramente idonee a coprire l'intero importo necessario per dare effetto estintivo (compresi sanzioni e interessi); incertezza circa il pagamento o la copertura totale giustifica il mantenimento della misura cautelare reale.
- È possibile chiedere il trasferimento delle somme dal FUG all'Agenzia delle Entrate, ma il giudice della cautela valuta la richiesta in base alla effettiva idoneità del trasferimento a produrre l'effetto estintivo invocato; l'onere della prova grava sul richiedente.
- In fase cautelare è preferibile predisporre documentazione formale e precisa (concordato scritto, dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate, calcolo dettagliato debito vs. somme sequestrate, eventuali mandati notarili) per rendere fondata la domanda di dissequestro vincolato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49154/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49171/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49176/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49198/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49230/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49233/2022 del 27/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →