Sentenza del 23/09/2016 n. 4878 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Comunicazione al debitore dei diritti doganali ¬- Prescrizione dell'azione di recupero a posteriori - Decorrenza del termine in caso di notitia criminis - Decorrenza del termine nei confronti del debitore rimasto estraneo al procedimento penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato un avviso di rettifica dell’accertamento di euro 179.194,93 e un atto di contestazione relativi a importazioni effettuate negli anni 2001-2002, contestando, tra l’altro, la prescrizione dell’azione di recupero dei diritti doganali. L’Agenzia aveva notificato gli atti il 15 gennaio 2008, oltre tre anni dalla nascita delle obbligazioni doganali. La notitia criminis era stata trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura il 2 aprile 2004, ma il procedimento penale riguardava esclusivamente gli organi dell’importatore e non lo spedizioniere. La controversia riguardava quindi se l’estensione del termine prevista per fatti penalmente perseguibili potesse applicarsi anche al soggetto rimasto estraneo al procedimento penale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione, ha ritenuto che l’allungamento del termine di prescrizione previsto dall’art. 221, paragrafo 4, del Codice Doganale Comunitario fosse applicabile soltanto ai soggetti coinvolti nel procedimento penale. Nei confronti dello spedizioniere, estraneo al procedimento penale, restava applicabile il termine ordinario triennale decorrente dalla nascita dell’obbligazione doganale. Poiché gli atti erano stati notificati nel 2008 per obbligazioni riferite agli anni 2001-2002, l’azione di recupero era prescritta. Sono stati quindi annullati l’avviso di rettifica, l’atto di contestazione e le relative sanzioni. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate, mentre l’Agenzia è stata condannata a pagare euro 3.000, oltre accessori, per il giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Art. 221, paragrafo 3, Codice Doganale Comunitario
La comunicazione al debitore dei diritti doganali non può essere più effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
Prevede il termine ordinario triennale per la comunicazione dell’obbligazione doganale, salvo sospensione in caso di ricorso ai sensi dell’art. 243.
Art. 221, paragrafo 4, Codice Doganale Comunitario
Qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.
Consente il recupero oltre il termine triennale quando il mancato accertamento del dazio dipende da un fatto penalmente perseguibile, purché la notitia criminis sia trasmessa entro il termine ordinario. Secondo la sentenza, tale estensione opera solo verso i soggetti coinvolti nel procedimento penale.
Art. 243, Codice Doganale Comunitario
Il ricorso contro una decisione doganale sospende il decorso del termine previsto dall’art. 221, paragrafo 3, per tutta la durata del procedimento.
Art. 201, Codice Doganale Comunitario
La responsabilità del rappresentante indiretto per l’inesattezza dei dati dichiarati richiede la prova che egli fosse, o dovesse ragionevolmente essere, a conoscenza dell’errore. Nel caso concreto tale prova è mancata.
Art. 202 TULD
Richiamato nell’ambito delle ipotesi di reato contestate per le irregolarità nelle dichiarazioni doganali.
Richiamato tra le ipotesi di reato oggetto della notitia criminis trasmessa dalla Guardia di Finanza.
Massime di principio
- Il termine ordinario per comunicare e recuperare i diritti doganali è, in linea generale, di tre anni dalla nascita dell’obbligazione doganale, salvo sospensioni o deroghe previste dalla legge.
- La notitia criminis può consentire l’azione di recupero oltre il termine triennale anche se il procedimento penale termina senza condanna, ma deve essere trasmessa prima della scadenza del termine ordinario.
- L’estensione del termine collegata al fatto penalmente perseguibile ha natura soggettiva: non si applica automaticamente a ogni coobbligato o rappresentante, ma soltanto ai soggetti effettivamente coinvolti nel procedimento penale.
- Chi è rimasto completamente estraneo al procedimento penale può eccepire la prescrizione triennale, anche se l’irregolarità doganale è oggetto di indagini penali nei confronti di altri soggetti.
- La responsabilità dello spedizioniere o rappresentante indiretto non deriva automaticamente dalla presentazione della dichiarazione: l’Amministrazione deve provare che egli conoscesse o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere l’inesattezza dei dati.
- In casi analoghi è essenziale verificare separatamente per ciascun debitore la data di nascita dell’obbligazione, la data della notifica, l’eventuale sospensione del termine e l’eventuale coinvolgimento personale nel procedimento penale.
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