Cassazione Penale, Sentenza n. 16584/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per non aver verificato la consapevolezza dell'imputato della qualifica di pubblico ufficiale degli agenti e per un riferimento nominativo errato; violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., per mancata verifica dell'effetto dell'ubriachezza sulla capacità di comprendere l'ordine di fornire le generalità; violazione di legge e vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; e censura sulla condanna alle spese connessa alla remissione tacita della querela (art. 610 c.p.) stante la modifica di procedibilità introdotta dalla cosiddetta riforma "Cartabia".
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato esame e motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: ha annullato con rinvio la parte della sentenza che riguarda la determinazione della pena, demandando alla Corte d'appello di Perugia un nuovo esame su tali profili e sulle lacune motivazionali. Le altre censure sono state ritenute del tutto generiche e inammissibili (impossibilità per la Cassazione di rivalutare il merito/fatti). Inoltre è stata respinta la richiesta di riformare la condanna alle spese connessa alla remissione della querela, con motivazione che la condanna alle spese resta collegata alle condanne per i capi A e B e che la normativa vigente (art. 535 c.p.p., art. 205 DPR 115/2002 e decreto ministeriale 10/6/2014 n.124) disciplina il recupero delle spese in modo indipendente dall'indicazione puntuale dei reati.
Norme richiamate
Norma sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che richiedevano una rivalutazione del fatto e della credibilità delle emergenze probatorie, confermando che tali questioni attengono al merito e non alla legittimità
Norma sulla contravvenzione per rifiuto di dare le generalità; la Corte ha osservato che le doglianze relative alla valutazione dell'ubriachezza sono questioni di merito non riesaminabili in Cassazione
Norma richiamata per il capo C (reato d'illecito commesso nei confronti della vittima) divenuta procedibile a querela per effetto della riforma "Cartabia"; la Corte ha rilevato che in atti vi era solo una denuncia e ha ritenuto inammissibili le censure correlate alla qualificazione della procedibilità, senza conseguenze sulla decisione principale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti del ricorso in Cassazione rispetto alle censure ripropositive dell'appello; la Corte ha usato questo riferimento per dichiarare inammissibili rilievi che replicavano valutazioni di merito già decise
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in sentenza; la Corte l'ha richiamata per spiegare che la condanna alle spese non richiede una specifica indicazione dei reati dopo la modifica legislativa citata
art. 67, comma 2, lett. a) della legge 18 giugno 2009 n.69
Richiamata per spiegare effetti sulla indicazione delle spese nella sentenza; la Corte la utilizza per motivare che la condanna alle spese è autonoma rispetto ai singoli reati indicati
art. 205 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario; la Corte la richiama per spiegare il meccanismo di recupero nei confronti del condannato
Decreto 10 giugno 2014, n. 124 del Ministero della Giustizia
Atto che fissa gli importi relativi alle spese processuali; la Corte lo richiama per affermare che gli importi sono determinati per tipologia di procedimento e grado di giudizio, indipendentemente dai singoli reati
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o della credibilità delle prove: i motivi che ripropongono le stesse questioni già decise in appello sono generalmente inammissibili.
- Le decisioni sulla determinazione della pena devono contenere una motivazione chiara circa l'applicazione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la mancanza di tale motivazione è vizio che può portare all'annullamento con rinvio.
- La presenza di un "refuso" nella motivazione (nominativo errato) non è di per sé decisiva se la ricostruzione dei fatti è coerente con gli atti e le risultanze istruttorie.
- In tema di ubriachezza o condizioni che influenzano la capacità di intendere e di volere, la verifica è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se vi è vizio di legge o illogicità manifesta nella motivazione.
- La condanna alle spese processuali segue regole autonome: l'eventuale proscioglimento per alcuni reati non elimina automaticamente l'obbligo di contribuire alle spese se permangono condanne per altri capi; la normativa sul recupero delle spese (DPR 115/2002 e decreto ministeriale n.124/2014) disciplina importi e modalità.
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