Sentenza n. 13482/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 6396/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 6396/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, corretta con provvedimento n. 65655/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. Il giudicato aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero all’accredito complessivo di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, l’Amministrazione è rimasta inerte. Il ricorso è stato quindi proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni e che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, salva eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ha utilizzato tale rimedio per imporre al Ministero l’attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso infruttuoso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata nel giudicato da eseguire quale base del diritto della ricorrente alla Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
- Quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora non è automatica: può essere esclusa quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti, ferma restando la possibilità di disporla successivamente in caso di perdurante mancata esecuzione.
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