Cassazione Penale, Sentenza n. 13312/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che, in parziale riforma del Tribunale di Trapani, aveva dichiarato non doversi procedere per il capo B (tentata truffa) per difetto di querela e aveva ridotto la pena per il capo A (sostituzione di persona, art. 494 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: (1) vizio di motivazione e insufficienza della prova quanto all'attribuzione al ricorrente della prima telefonata e alla qualità falsamente attribuita (l'imputazione parlava di qualificazione quale dipendente TIM, mentre la motivazione della Corte di appello aveva, in alcuni passaggi, riferito una diversa qualificazione legata a Black & White/Vodafone); (2) errore di diritto nel ritenere integrato il reato di sostituzione di persona dalla mera attribuzione di una falsa qualifica professionale, invocando la necessità dell'esistenza di un "effetto giuridico"; (3) mancata valutazione o motivazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che vi sia un vizio motivazionale perché la condotta dichiarata colpevole dalla Corte di appello non corrisponde a quella formulata nell'imputazione (discrepanza tra la falsa qualifica contestata — dipendente TIM — e la motivazione che ha fatto riferimento a diversa qualifica/condotta). Il secondo motivo (eccezione di inesistenza di "effetto giuridico") è stato invece ritenuto infondato dalla Corte, che ha confermato l'orientamento giurisprudenziale ampio sulla nozione di "effetto giuridico" quando la falsa qualità possa incidere su decisioni contrattuali; il terzo motivo è stato assorbito. In conclusione la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui integra il reato l'attribuzione di una falsa qualità che induca l'interlocutore in errore; la nozione di "effetto giuridico" va intesa in senso ampio e comprende qualifiche idonee a influenzare rapporti negoziali e la libertà di determinazione contrattuale.
art. 640 cod. pen. e art. 56 cod. pen. (truffa e tentativo)
La fattispecie di tentata truffa era stata contestata per il secondo segmento della condotta (proposta contrattuale successiva), ma per quel capo è intervenuta dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela; la decisione di merito su questo capo non è stata positivamente valorizzata in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione a difetti di motivazione e formulazione dell'imputazione rispetto alla sentenza di condanna; la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura motivazionale ai sensi della tutela del diritto di difesa.
art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto)
Il ricorrente invocava l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, ma la questione è stata ritenuta assorbita dalla Corte di Cassazione al momento dell'annullamento per vizio motivazionale.
Massime di principio
- La condanna deve essere basata esattamente sulla condotta e sulla qualificazione contestata nell'imputazione: discrepanze tra atto di accusa e motivazione della sentenza possono determinare l'annullamento per vizio motivazionale.
- Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) può integrare anche la falsa attribuzione di una qualifica professionale se tale attribuzione è idonea a generare un "effetto giuridico" concreto, ad esempio influenzando decisioni contrattuali dell'interlocutore.
- Per attribuire una telefonata a un determinato soggetto occorrono prove adeguate: la mera titolarità di una utenza o la presenza di più persone con accesso alla linea non sono sufficienti, salvo elementi probatori che collegano inequivocabilmente la chiamata all'imputato (basi di traffico, registrazioni, ammissioni, attestazioni affidabili).
- La mancanza della querela della persona offesa può comportare la non procedibilità per reati perseguibili a querela (esempio: taluni casi di truffa), salvo ulteriori condizioni di legge.
- La valutazione dell'eventuale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una motivazione specifica sul comportamento concreto e sulle conseguenze effettive: se non adeguatamente esaminata può essere assorbita o riesaminata nel nuovo giudizio.
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