Cassazione Penale, Sentenza n. 30998/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di consegna emessa dalla Corte di appello di Napoli sulla base di un mandato di arresto europeo esecutivo slovacco, chiedendo l'applicazione dell'art. 18-bis, legge 22/04/2005, n. 69 (rifiuto facoltativo della consegna per i residenti/dimoranti in Italia) sulla base della sua effettiva e stabile presenza in Italia: contratto di locazione dall'28/03/2021, convivenza con nucleo familiare in Pomigliano d'Arco e contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/06/2022. Sosteneva la necessità di una verifica sostanziale del radicamento e che la sua situazione avrebbe consentito il rifiuto della consegna per finalità di reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2/02/2021, n. 10, non sia proponibile in Cassazione un motivo di merito sulla motivazione della decisione di consegna, essendo il sindacato limitato ai motivi indicati dall'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p. Sotto il profilo sostanziale, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 18-bis perché il requisito oggettivo richiesto dalla norma (residenza o dimora legittima ed effettiva per almeno "almeno cinque anni") non sussisteva: la documentazione dimostrava la presenza del ricorrente in Italia solo dal 28/03/2021 e il contratto di lavoro era del 01/06/2022. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la decisione di consegna della Corte di appello resta quindi efficace.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis
La norma prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna per i cittadini UE legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia da almeno cinque anni; la Corte ha interpretato il requisito in modo oggettivo e stringente e ha ritenuto che il periodo documentato dal ricorrente (dal 2021) non soddisfi il requisito quinquennale
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 15 e modifiche)
"espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso 'anche nel merito'"
Ha modificato l'art. 22 della legge n. 69/2005 limitando la possibilità di ricorso in Cassazione: il sindacato di legittimità è ora circoscritto ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p.; pertanto non sono ammissibili censure di mera motivazione sulla consegna
codice di procedura penale, art. 606, lett. a), b) e c)
Sono i motivi tassativi di ricorso per cassazione dopo le modifiche legislative; la Corte ha ribadito che il ricorso del ricorrente non rientrava nei motivi ammessi
Decisione quadro 2002/584/GAI e giurisprudenza della Corte di Giustizia (Wolzenburg, C-123/08)
La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza europea che ha ritenuto compatibile la subordinazione del rifiuto della consegna per cittadini di altri Stati membri a una soglia temporale (es. cinque anni) di soggiorno continuativo per garantire il 'sicuro grado' di inserimento necessario al reinserimento sociale
Costituzione, artt. 3 e 27
La corte ha osservato che la questione di legittimità costituzionale sollevata circa la compatibilità della norma con gli artt. 3 e 27 Cost. è già stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza, e che la scelta legislativa è compatibile con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalità rieducativa della pena
Massime di principio
- Per ottenere il rifiuto facoltativo della consegna ex art. 18-bis è necessario dimostrare una residenza o dimora legittima ed effettiva in Italia per almeno cinque anni: periodi più brevi sono in genere insufficienti
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 il sindacato della Cassazione sui provvedimenti di consegna è fortemente limitato: non sono più ammesse impugnative di mero merito della motivazione, salvo i motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p.
- La prova del 'radicamento' dev'essere documentata in modo chiaro e precoce (iscrizione anagrafica, contratti datati da tempo, dichiarazioni dei servizi, versamenti fiscali, iscrizione sanitaria, atti scolastici dei figli, ecc.); documentazione limitata a contratti recenti difficilmente soddisfa il requisito quinquennale
- La giurisprudenza europea ammette che gli Stati membri richiedano una soglia temporale per la tutela del reinserimento sociale: quindi la valutazione nazionale può essere restrittiva rispetto a richieste di merito basate su 'radicamento' relativo
- In situazioni analoghe è utile concentrare le difese sulla dimostrazione oggettiva e documentale del requisito temporale richiesto dalla norma e, sul piano processuale, valutare se l'impugnazione possa invece fondarsi su i limiti di legittimità ammessi dall'art. 606 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30771/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →