Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Potenza che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione e rappresentanza di un difensore abilitato, in violazione della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017. La Corte ha ritenuto che, anche nel caso di impugnazione di un'ordinanza di inammissibilità di revisione (ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), si applicano le regole sull'obbligo di rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per essere stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'obbligo di difensore abilitato imposto dall'art. 613 cod. proc. pen. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017) che ha chiarito la ratio dell'obbligo di rappresentanza tecnica in cassazione e i casi di esclusione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina.
Norme richiamate
Obbligo di proposizione del ricorso per cassazione tramite difensore abilitato; la proposizione personale da parte dell'imputato rende il ricorso inammissibile.
Ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. imponendo la rappresentanza tecnica obbligatoria per i ricorsi in cassazione, con l'obiettivo di elevare il livello di professionalità nella redazione degli atti introduttivi del giudizio di legittimità.
Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
«L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1»
Conferma la ratio della norma: richiedere rappresentanza tecnica per assicurare professionalità e impedire elusioni; individua anche alcune ipotesi estranee all'ambito di applicazione della nuova disciplina (es. procedimenti incidentali o casi in cui la Corte di cassazione sia investita di particolare competenza).
art. 634, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione; tale ricorso è soggetto alle regole dell'art. 613.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato senza i requisiti prescritti.
Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in euro tremila in considerazione dei profili di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto esclusivamente tramite difensore abilitato: i ricorsi personali dell'imputato sono generalmente inammissibili.
- Anche i ricorsi contro ordinanze di inammissibilità di istanze di revisione sono soggetti all'obbligo di rappresentanza tecnica previsto dall'art. 613 cod. proc. pen.
- La violazione dell'obbligo di difensore abilitato può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
- Le eccezioni all'obbligo di rappresentanza tecnica sono limitate e delineate dalla giurisprudenza (ad es. procedimenti incidentali o casi in cui la Corte di cassazione eserciti una competenza non derivante da un ricorso nella forma ordinaria).
- Per evitare l'inammissibilità in situazioni analoghe, è necessario che l'impugnazione in cassazione sia predisposta e depositata da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; in mancanza, non è valido il tentativo di eludere la norma con sottoscrizioni personali.
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