Cassazione Civile, Ordinanza n. 23360/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta da un comune per alcune aree di proprietà privata ricadenti in una zona di espansione destinata all'edilizia agevolata. La corte d'appello aveva accolto l'opposizione dei proprietari alla stima, ritenendo che l'indennità dovesse essere commisurata al valore venale dei beni e al criterio del serio ristoro, senza applicare i valori di riferimento annualmente determinati dall'Ufficio provinciale di estimo ai sensi della normativa provinciale. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 1-bis, comma 2, l. prov. 10/1991, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto attenersi ai valori tabellari fissati dall'Ufficio estimo, anche per evitare una possibile responsabilità erariale, e che, se intendeva disapplicarli, avrebbe dovuto farlo espressamente; (2) violazione dell'art. 7-quinquies, comma 3, l. prov. 10/1991, deducendo che la stima doveva essere compiuta con riferimento al valore di mercato delle aree destinate all'edilizia agevolata e non al valore venale delle aree destinate all'edilizia privata; (3) vizio di motivazione, per avere la corte d'appello escluso l'esistenza di un mercato delle aree agevolate in modo apodittico e contraddittorio, nonostante documenti che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero l'acquisto di aree consimili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, una volta che il criterio dell'indennità di esproprio è ricondotto al valore di mercato del bene e al principio del serio ristoro, il giudice può discostarsi dai parametri normativi territoriali che non garantiscano tale risultato. Ha escluso che possa fondare una diversa conclusione il timore di responsabilità erariale, poiché la stima conforme al valore di mercato attua proprio il principio costituzionale ed eurounitario del serio ristoro. Ha altresì escluso la necessità di una previa disapplicazione formale del provvedimento amministrativo, poiché il principio dell'equo ristoro deriva direttamente dall'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e prevale su disposizioni di rango inferiore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con richiamo al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1-bis, comma 2, l. prov. 15 aprile 1991, n. 10
La norma provinciale sui valori di riferimento non vincola il giudice quando non consente di assicurare un'indennità conforme al serio ristoro e al valore di mercato del bene espropriato.
art. 7-quinquies, comma 3, l. prov. 10/1991
La disposizione è richiamata dal ricorrente come parametro di stima delle aree destinate all'edilizia agevolata, ma la Corte ritiene che la valutazione debba comunque essere ancorata al valore venale e al mercato del bene.
art. 42 Cost., comma 3
L'indennità di espropriazione deve costituire un serio ristoro del sacrificio imposto al proprietario e va rapportata al valore di mercato del bene.
art. 117 Cost.
Il principio dell'equo ristoro, derivante dal recepimento interno della giurisprudenza CEDU, prevale su disposizioni interne di rango inferiore incompatibili.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
L'indennità di esproprio deve essere congruamente proporzionata al valore di mercato dei fondi e rappresentare un serio ristoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il possibile raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, il criterio di liquidazione deve assicurare un serio ristoro e, pertanto, deve essere ancorato al valore di mercato del bene espropriato.
- I parametri tabellari o amministrativi di stima non sono vincolanti per il giudice quando, per le concrete caratteristiche del caso, non consentano di raggiungere un'indennità congrua e proporzionata al valore venale.
- Il principio dell'equo ristoro, quale espressione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. add. CEDU, prevale su disposizioni di rango inferiore incompatibili, senza necessità di una formale disapplicazione espressa del provvedimento amministrativo.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie; sono inammissibili le censure che mirano solo a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
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