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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39757/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione di una persona fisica avverso diverse cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative, riferite a verbali/pretese provenienti da Roma Capitale e da un altro Comune, con coinvolgimento dell'agente della riscossione. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e compensato le spese; in appello, il Tribunale aveva riformato solo il governo delle spese, condannando al pagamento delle spese del doppio grado il solo agente della riscossione e non anche l'ente impositore, sul presupposto che la prescrizione della pretesa fosse imputabile esclusivamente all'inerzia dell'agente. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., sostenendo che, sussistendo una concorrente legittimazione passiva dell'ente titolare della sanzione e del concessionario/agente della riscossione, l'integrale accoglimento dell'opposizione avrebbe dovuto comportare la condanna in solido di tutti i resistenti alle spese, senza possibilità di attribuire la soccombenza solo a uno di essi o di disporre compensazione priva di valida giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretto il rilievo del ricorrente secondo cui, quando l'opposizione alla cartella investe sia vizi riferibili all'agente della riscossione sia la prescrizione del credito originario, l'ente impositore e l'agente sono entrambi legittimati passivi e, in caso di integrale accoglimento dell'opposizione, entrambi possono essere condannati in solido alle spese secondo il principio di soccombenza. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., estendendo la condanna alle spese del giudizio di merito anche a Roma Capitale e all'altro Comune, in solido con l'agente della riscossione, e ha inoltre condannato i tre soggetti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidandole nei minimi e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come espressione del principio generale della soccombenza, che consente la condanna alle spese della parte risultata soccombente, anche in solido quando la lite coinvolga più soggetti passivamente legittimati

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la compensazione delle spese; la Corte, in sostanza, ritiene che non vi fossero ragioni idonee a derogarvi in modo da escludere uno dei soggetti soccombenti

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di condanna alle spese di tutti i soggetti coinvolti, in ragione della loro posizione processuale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, se vengono contestati sia vizi dell'attività dell'agente della riscossione sia la pretesa originaria dell'ente titolare del potere sanzionatorio, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio.
  • Quando l'opposizione alla cartella è integralmente accolta, la regola di soccombenza comporta, in linea di principio, la condanna in solido alle spese di tutti i soggetti passivamente legittimati rimasti soccombenti, non potendosi addossare le spese al solo agente della riscossione se anche l'ente impositore è parte della pretesa contestata.
  • La graduazione interna delle responsabilità tra più resistenti non può essere operata d'ufficio dal giudice in assenza di specifiche domande o censure delle parti interessate, soprattutto quando tra tali soggetti non sussista litisconsorzio necessario.
  • Il giudice di legittimità può cassare la decisione sulle spese e provvedere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
  • La liquidazione delle spese può essere parametrata ai valori minimi e può essere ridotta la misura del rimborso forfettario delle spese generali con motivazione adeguata, in relazione all'esiguità della controversia e alla limitata attività difensiva svolta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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