Sentenza n. 5503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1394/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di chiusura di un’attività ricettiva extra-alberghiera esercitata senza SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, omessa ed erronea motivazione e illegittimità derivata dell’ordinanza comunale di chiusura, sostenendo che essa fosse fondata sulle ordinanze-ingiunzioni sanzionatorie successivamente sospese dal Giudice di pace. Hanno inoltre dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 57, 60, 73 e 74 della legge regionale Toscana n. 86/2016, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta. In particolare, hanno sostenuto che l’attività svolta fosse una mera locazione turistica, non soggetta a SCIA, e non un’attività ricettiva extra-alberghiera; hanno contestato la rilevanza attribuita ai servizi di pulizia, cambio biancheria, preparazione dei pasti e prenotazione di un cuoco, nonché alle caratteristiche edilizie dell’immobile e alla pubblicità online. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, eccependo anche il difetto di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’ordinanza di chiusura non era fondata sulle ordinanze-ingiunzioni pecuniarie, ma sugli autonomi accertamenti della Polizia municipale, richiamati nel provvedimento. I procedimenti relativi alle sanzioni pecuniarie e alla chiusura dell’attività sono distinti e autonomi, anche sul piano giurisdizionale; pertanto, la sospensione delle ordinanze-ingiunzioni da parte del Giudice di pace non determina l’illegittimità derivata dell’ordinanza di chiusura. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto provato lo svolgimento di un’attività ricettiva extra-alberghiera senza SCIA. I verbali della Polizia municipale, aventi efficacia fidefaciente, e gli ulteriori elementi istruttori attestavano la fornitura continuativa di pulizie, cambio della biancheria, preparazione dei pasti e possibilità di prenotare un cuoco. Tali prestazioni eccedono la mera locazione turistica e integrano servizi organizzati di ospitalità. Anche le caratteristiche dell’immobile, tra cui il riadattamento dei locali, le camere con servizi igienici e la presenza di un bancone da reception, confermavano la destinazione all’attività ricettiva. I contratti di locazione prodotti dagli appellanti non erano idonei a superare le risultanze degli accertamenti, limitandosi a dimostrare la presenza di clienti e non l’assenza dei servizi contestati. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 57 l.r. Toscana n. 86/2016
la gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere
La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande né l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere; la presenza organizzata di tali servizi è indicativa dello svolgimento di un’attività ricettiva extra-alberghiera.
art. 60 l.r. Toscana n. 86/2016
Lo svolgimento dell’attività ricettiva extra-alberghiera richiede la preventiva presentazione della SCIA.
art. 73 l.r. Toscana n. 86/2016
chiusura, ai sensi dell’art. 73 comma 1
Consente la chiusura dell’attività ricettiva extra-alberghiera esercitata in assenza del titolo abilitativo richiesto.
art. 74 l.r. Toscana n. 86/2016
Prevede la sanzione amministrativa per lo svolgimento dell’attività ricettiva extra-alberghiera senza la preventiva SCIA.
È richiamato con riguardo alla distinzione tra locazione turistica e prestazione di servizi accessori, non ulteriormente specificata nella decisione.
Disciplina le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie, che costituiscono oggetto di un procedimento distinto da quello relativo alla chiusura dell’attività.
Massime di principio
- La locazione turistica si configura come contratto di godimento dell’immobile senza prestazione di servizi organizzati di ospitalità; quando alla disponibilità dell’alloggio si accompagnano servizi alla persona, quali pulizia durante il soggiorno, cambio della biancheria, preparazione o somministrazione di pasti e servizi di reception, l’attività può essere qualificata come ricettiva extra-alberghiera.
- L’attività ricettiva extra-alberghiera esercitata senza la preventiva SCIA può essere assoggettata alla chiusura ai sensi della disciplina regionale applicabile.
- Il procedimento relativo alla chiusura di un’attività ricettiva e quello relativo all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie sono autonomi, anche quando traggono origine dai medesimi accertamenti; l’eventuale sospensione o annullamento delle ordinanze-ingiunzioni non determina automaticamente l’illegittimità derivata dell’ordinanza di chiusura, se quest’ultima si fonda direttamente sugli accertamenti amministrativi.
- I verbali redatti dalla Polizia municipale nell’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale hanno efficacia fidefaciente quanto ai fatti attestati, salva la specifica contestazione con gli strumenti probatori idonei; contratti di locazione privi di riferimenti ai servizi non dimostrano, da soli, l’assenza di servizi ricettivi effettivamente prestati.
- La qualificazione dell’attività ricettiva può essere desunta da una valutazione complessiva degli elementi istruttori, comprendente i servizi offerti, la pubblicità online e le caratteristiche strutturali e organizzative dell’immobile, come la presenza di camere attrezzate, locali comuni e un’area reception.
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