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Sentenza

Sentenza n. 5503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1394/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di chiusura di un’attività ricettiva extra-alberghiera esercitata senza SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, omessa ed erronea motivazione e illegittimità derivata dell’ordinanza comunale di chiusura, sostenendo che essa fosse fondata sulle ordinanze-ingiunzioni sanzionatorie successivamente sospese dal Giudice di pace. Hanno inoltre dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 57, 60, 73 e 74 della legge regionale Toscana n. 86/2016, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta. In particolare, hanno sostenuto che l’attività svolta fosse una mera locazione turistica, non soggetta a SCIA, e non un’attività ricettiva extra-alberghiera; hanno contestato la rilevanza attribuita ai servizi di pulizia, cambio biancheria, preparazione dei pasti e prenotazione di un cuoco, nonché alle caratteristiche edilizie dell’immobile e alla pubblicità online. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, eccependo anche il difetto di interesse.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’ordinanza di chiusura non era fondata sulle ordinanze-ingiunzioni pecuniarie, ma sugli autonomi accertamenti della Polizia municipale, richiamati nel provvedimento. I procedimenti relativi alle sanzioni pecuniarie e alla chiusura dell’attività sono distinti e autonomi, anche sul piano giurisdizionale; pertanto, la sospensione delle ordinanze-ingiunzioni da parte del Giudice di pace non determina l’illegittimità derivata dell’ordinanza di chiusura. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto provato lo svolgimento di un’attività ricettiva extra-alberghiera senza SCIA. I verbali della Polizia municipale, aventi efficacia fidefaciente, e gli ulteriori elementi istruttori attestavano la fornitura continuativa di pulizie, cambio della biancheria, preparazione dei pasti e possibilità di prenotare un cuoco. Tali prestazioni eccedono la mera locazione turistica e integrano servizi organizzati di ospitalità. Anche le caratteristiche dell’immobile, tra cui il riadattamento dei locali, le camere con servizi igienici e la presenza di un bancone da reception, confermavano la destinazione all’attività ricettiva. I contratti di locazione prodotti dagli appellanti non erano idonei a superare le risultanze degli accertamenti, limitandosi a dimostrare la presenza di clienti e non l’assenza dei servizi contestati. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 57 l.r. Toscana n. 86/2016

    la gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere

    La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande né l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere; la presenza organizzata di tali servizi è indicativa dello svolgimento di un’attività ricettiva extra-alberghiera.

  • art. 60 l.r. Toscana n. 86/2016

    Lo svolgimento dell’attività ricettiva extra-alberghiera richiede la preventiva presentazione della SCIA.

  • art. 73 l.r. Toscana n. 86/2016

    chiusura, ai sensi dell’art. 73 comma 1

    Consente la chiusura dell’attività ricettiva extra-alberghiera esercitata in assenza del titolo abilitativo richiesto.

  • art. 74 l.r. Toscana n. 86/2016

    Prevede la sanzione amministrativa per lo svolgimento dell’attività ricettiva extra-alberghiera senza la preventiva SCIA.

  • art. 4 d.l. n. 50/2017

    È richiamato con riguardo alla distinzione tra locazione turistica e prestazione di servizi accessori, non ulteriormente specificata nella decisione.

  • l. n. 689/1981

    Disciplina le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie, che costituiscono oggetto di un procedimento distinto da quello relativo alla chiusura dell’attività.

Massime di principio

  • La locazione turistica si configura come contratto di godimento dell’immobile senza prestazione di servizi organizzati di ospitalità; quando alla disponibilità dell’alloggio si accompagnano servizi alla persona, quali pulizia durante il soggiorno, cambio della biancheria, preparazione o somministrazione di pasti e servizi di reception, l’attività può essere qualificata come ricettiva extra-alberghiera.
  • L’attività ricettiva extra-alberghiera esercitata senza la preventiva SCIA può essere assoggettata alla chiusura ai sensi della disciplina regionale applicabile.
  • Il procedimento relativo alla chiusura di un’attività ricettiva e quello relativo all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie sono autonomi, anche quando traggono origine dai medesimi accertamenti; l’eventuale sospensione o annullamento delle ordinanze-ingiunzioni non determina automaticamente l’illegittimità derivata dell’ordinanza di chiusura, se quest’ultima si fonda direttamente sugli accertamenti amministrativi.
  • I verbali redatti dalla Polizia municipale nell’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale hanno efficacia fidefaciente quanto ai fatti attestati, salva la specifica contestazione con gli strumenti probatori idonei; contratti di locazione privi di riferimenti ai servizi non dimostrano, da soli, l’assenza di servizi ricettivi effettivamente prestati.
  • La qualificazione dell’attività ricettiva può essere desunta da una valutazione complessiva degli elementi istruttori, comprendente i servizi offerti, la pubblicità online e le caratteristiche strutturali e organizzative dell’immobile, come la presenza di camere attrezzate, locali comuni e un’area reception.

Come è indicizzato

MaterieTurismo e strutture ricettiveTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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