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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24392/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato, deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In fatto, la decisione di merito aveva valorizzato reiterati prelievi indebiti per un importo complessivo di euro 5.565,71, i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di valutazione, neppure allegati dalla difesa in appello. Il ricorrente contestava quindi la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, chiedendone la revisione in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p. e che si trattava di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione in assenza di vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche deve essere compiuta in relazione ai parametri di gravità del fatto e personalità dell'imputato; se la motivazione è logica e coerente, il giudizio di merito non è censurabile in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    La censura riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la loro esclusione sulla base degli elementi negativi valorizzati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo puntuale e non illogico, di elementi ostativi quali reiterazione della condotta, precedenti penali e assenza di indicatori favorevoli.
  • La valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici e fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.
  • La mera riproposizione in sede di legittimità di una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di appello non integra un vizio denunciabile, quando la motivazione impugnata sia congrua e completa.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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