Cassazione Penale, Ordinanza n. 24392/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato, deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In fatto, la decisione di merito aveva valorizzato reiterati prelievi indebiti per un importo complessivo di euro 5.565,71, i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di valutazione, neppure allegati dalla difesa in appello. Il ricorrente contestava quindi la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, chiedendone la revisione in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p. e che si trattava di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione in assenza di vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche deve essere compiuta in relazione ai parametri di gravità del fatto e personalità dell'imputato; se la motivazione è logica e coerente, il giudizio di merito non è censurabile in cassazione.
La censura riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la loro esclusione sulla base degli elementi negativi valorizzati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo puntuale e non illogico, di elementi ostativi quali reiterazione della condotta, precedenti penali e assenza di indicatori favorevoli.
- La valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici e fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.
- La mera riproposizione in sede di legittimità di una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di appello non integra un vizio denunciabile, quando la motivazione impugnata sia congrua e completa.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →