Cassazione Penale, Ordinanza n. 31089/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso straordinario avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Corte di appello, la quale aveva confermato la condanna per omicidio pluriaggravato e per detenzione e porto delle pistole utilizzate. Nel ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. ha dedotto, in sintesi, un preteso errore percettivo della Corte di cassazione, sostenendo che una deduzione contenuta in un motivo di ricorso sarebbe stata omessa o non considerata. La Corte ha però rilevato che le censure erano in realtà di merito e di valutazione del materiale probatorio, non riconducibili al rimedio straordinario, e che non veniva specificato con precisione alcun errore percettivo decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. presupponga una totale pretermissione di una doglianza o un errore di percezione decisivo nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, mentre nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale alcun errore di questo tipo e aveva sviluppato doglianze di fatto estranee al perimetro del ricorso straordinario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è ammesso solo per errori percettivi della Corte di cassazione che abbiano comportato la totale pretermissione di una deduzione decisiva o un equivoco decisivo sulla portata delle censure o delle risultanze processuali; non consente di dedurre errori di valutazione, di giudizio o di applicazione della legge né di riesaminare il merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto davanti alla Corte di cassazione è uno strumento eccezionale e non può essere utilizzato per riproporre censure di merito o contestazioni sulla valutazione della prova.
- Per integrare l'errore di fatto rilevante ex art. 625-bis c.p.p. è necessario che la Corte abbia completamente omesso di esaminare una deduzione rilevante oppure sia incorsa in un errore percettivo decisivo nella lettura degli atti di legittimità.
- Le doglianze che attengono al travisamento del fatto, alla rivalutazione del compendio probatorio o all'applicazione delle norme non rientrano nel perimetro del ricorso straordinario e devono essere veicolate con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei limiti consentiti.
- L'inammissibilità del ricorso straordinario comporta le conseguenze economiche previste dal codice di rito, comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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