Cassazione Penale, Ordinanza n. 32671/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale, aggravata dalla circostanza prevista dalla legge fallimentare, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, commi 1 e 2, n. 2, e 219, comma 1, della legge fallimentare. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e mirava a ottenere una diversa ricostruzione e valutazione degli elementi di fatto, anche sostenendo che la curatela avrebbe potuto acquisire informazioni da fonti diverse dai libri contabili contestati. Il secondo motivo denunciava violazione di legge in relazione al dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale. Il terzo e il quarto motivo, indicati nel ricorso come quinto e sesto, denunciavano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del dolo. Un ulteriore motivo censurava la motivazione sulla continuazione fallimentare e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure relative al vizio di motivazione tendessero a una non consentita rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione spetta in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta esente da vizi logici e giuridici. Ha inoltre affermato che, nella bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato riguarda una conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa; il reato può sussistere anche quando la ricostruzione sia possibile mediante fonti esterne, se l'acquisizione aliunde dimostri che la contabilità rendeva impossibile o molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il motivo sul dolo specifico è stato ritenuto generico e non confrontato con la motivazione di merito relativa al profitto ingiusto e al pregiudizio voluto per i creditori. Le ulteriori censure sul dolo sono state considerate volte a una rivalutazione del fatto. Il motivo sulla continuazione fallimentare e sulla pena è stato ritenuto assolutamente generico e, quanto all'aggravante, anche inedito; la pena era stata determinata al minimo edittale, con un aumento di sei mesi per la continuazione, ritenuto proporzionato e inferiore al minimo previsto per l'altro delitto fallimentare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La bancarotta fraudolenta documentale tutela la possibilità di una conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa.
art. 223, commi 1 e 2, n. 2, legge fallimentare
Norma contestata quale base della responsabilità per il reato fallimentare riferito alla società.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Norma relativa all'aggravante fallimentare contestata e alla continuazione fallimentare considerata nel trattamento sanzionatorio.
Il ricorso per cassazione non consente una rivalutazione degli elementi di fatto secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici.
Massime di principio
- Nella bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non consiste nella mera possibilità astratta di acquisire informazioni sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma nella disponibilità di una conoscenza documentata e giuridicamente utile.
- Il reato di bancarotta fraudolenta documentale può sussistere anche quando la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari sia concretamente possibile mediante fonti esterne, qualora la necessità di ricorrere a tali fonti dimostri che la contabilità era incompleta o irregolare al punto da rendere la ricostruzione impossibile o molto difficoltosa.
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto né la sostituzione dei criteri valutativi adottati dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione sia congrua e priva di manifeste illogicità o violazioni giuridiche.
- Il motivo di ricorso relativo al dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale è generico quando non si confronta puntualmente con la motivazione di merito che individua il profitto ingiusto perseguito e il pregiudizio voluto per i creditori.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità quando non indica specificamente gli errori della decisione impugnata e, in particolare, quando la pena sia stata determinata al minimo edittale e l'aumento per la continuazione risulti motivato e proporzionato.
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