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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27681/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18 giugno 2025. La decisione di merito aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato con argomentazioni ritenute dalla Corte di cassazione immuni da vizi logici o giuridici. In cassazione venivano articolati due motivi: il primo denunciava in modo generico e aspecifico una erronea valutazione delle prove e un erroneo giudizio di responsabilità; il secondo riguardava un reato che, secondo la Corte, non risultava contestato al ricorrente. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inidonei a scalfire la decisione impugnata, dichiarando il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e aspecifico, perché si limitava a contestare la valutazione probatoria e il giudizio di responsabilità senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni della sentenza d'appello, la quale era sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici. Ha inoltre osservato che il secondo motivo concerneva un reato non contestato all'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sufficiente una censura meramente generica sulla valutazione delle prove: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso che non si misuri con gli argomenti decisivi della sentenza di merito, limitandosi a riproporre in modo assertivo una diversa lettura dei fatti, non integra un valido vizio denunciabile in cassazione.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando riguarda un reato che non risulta contestato all'imputato, perché difetta l'interesse concreto a censurare tale capo o questione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia stata determinata senza colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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