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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04210/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena concordata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo la sanzione economica commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per un reato di rapina aggravata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la congruità della pena da lui stesso concordata, quindi contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte richiama l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi esperibili avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso investe il merito della congruità della pena e non deduce una pena illegale, il motivo è ritenuto non consentito dalla legge e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso concreto utilizzata dal GIP per definire il procedimento con pena concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017

    norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    i motivi di ricorso non consentiti dalla legge sono inammissibili; la Corte applica tale previsione ai motivi che attaccano il trattamento sanzionatorio in presenza di pena non illegale.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge: non sono deducibili censure che investano in generale la congruità della pena concordata.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio, quando la pena non sia illegale, non rientra tra i motivi consentiti contro il patteggiamento ed è quindi inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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