Cassazione Penale, Sentenza n. 36032/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl difensore del ricorrente ha trasmesso rinuncia al ricorso collegata alla sopravvenuta revoca della misura cautelare. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e non ha esaminato il merito delle censure sostanziali relative all'applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/03/2022 con la quale il GIP aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a carico di Salvatore Attanasi in relazione alle imputazioni provvisorie nn. 44) e 47) (false denunce di sinistro), 45) e 48) (falso per induzione in certificati pubblici), 49) e 51) (corruzione in atti giudiziari), 50) e 52) (falsa testimonianza). Il ricorrente denunciava l'erronea applicazione degli artt. 274 e 275 del codice di procedura penale e, in particolare, dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale.
Norme richiamate
Disciplina la possibilità della requisitoria scritta e la mancata richiesta di discussione orale nei procedimenti di cassazione conformemente alle disposizioni emergenziali; applicata nella vicenda per la requisitoria scritta del Procuratore.
decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, art. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.15)
Proroga la disciplina processuale emergenziale richiamata; rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020 nel periodo considerato.
Norma richiamata dal ricorrente come mal applicata; la Corte non è entrata nel merito della presunta errata applicazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Norma richiamata dal ricorrente insieme all'art. 274; analogamente, la Corte non ha pronunciato una interpretazione sostanziale a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata specificamente dal ricorrente; la pronuncia della Corte si è limitata a constatare l'inammissibilità del ricorso e non a valutare direttamente la fondatezza dell'interpretazione della norma contestata.
Massime di principio
- Se, prima della decisione sulla impugnazione, la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata e il difensore rinuncia all'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente mancata valutazione del merito.
- La rinuncia collegata alla revoca della misura elimina l'interesse concreto alla pronuncia sul provvedimento impugnato: la Corte di legittimità tende a non pronunciarsi su questioni ormai prive di effetti pratici.
- Per preservare la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito (es. per ragioni di principio o per effetti collateralmente rilevanti), il difensore non dovrebbe rinunciare al ricorso se non dopo aver valutato se permangono interessi concreti e attuali.
- La requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (e successive proroghe) consente al Pubblico Ministero di formulare conclusioni senza discussione orale; tuttavia tale situazione procedurale non incide sulla valutazione dell'interesse del ricorrente quando il motivo dell'impugnazione diventa privo di oggetto.
- In casi simili è utile distinguere tra la 'carenza di interesse' per sopravvenuta estinzione dell'effetto impugnato e le ipotesi in cui permangono effetti futuri o collateralmente rilevanti che giustificherebbero comunque una decisione di merito.
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