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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27789/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per ricettazione in relazione al possesso di una vettura rubata. Il ricorso articolava, in sostanza, un primo motivo sull'accertamento della responsabilità e sull'elemento soggettivo, sostenendo implicitamente una diversa lettura delle risultanze probatorie e della spiegazione del possesso del bene; inoltre, un terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto tali doglianze generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo sulla responsabilità era privo di specificità, meramente reiterativo e diretto a prospettare una nuova valutazione delle prove; ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sul possesso della vettura rubata e sull'assenza di una spiegazione attendibile della provenienza del bene, secondo il principio per cui risponde di ricettazione chi, trovato nella disponibilità di refurtiva, non fornisca giustificazioni credibili. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è stata dichiarata generica, poiché non si confrontava con le argomentazioni della Corte territoriale sulla gravità del fatto, sulle modalità della condotta, sul valore del bene e sull'assenza di elementi positivamente valutabili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire entro i limiti della discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena va effettuata tenendo conto dei criteri legali relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 648 c.p.

    È stato richiamato il principio per cui integra ricettazione la disponibilità di refurtiva non accompagnata da una spiegazione attendibile della provenienza del possesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando si risolve in una critica generica o meramente reiterativa delle censure già proposte, senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza che miri a una diversa ricostruzione dei fatti o a una rivalutazione delle prove è estranea al sindacato di legittimità, salvo specifico travisamento decisivo delle risultanze processuali.
  • In tema di ricettazione, la disponibilità di un bene proveniente da furto, in assenza di elementi che colleghino il possesso al furto stesso, impone all'imputato di offrire una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; in difetto, la prova della provenienza illecita può desumersi anche dalla mancanza di giustificazione credibile.
  • La censura sulla determinazione della pena è inammissibile quando non si confronta con gli elementi valorizzati dal giudice di merito e pretende una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, che resta discrezionale se sorretto da motivazione non illogica.
  • Il giudice di merito, nel commisurare la pena, non è tenuto a un esame analitico di tutti gli elementi considerati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti determinanti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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