Cassazione Penale, Ordinanza n. 02832/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Nel ricorso si denunciavano vizi di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza dei presupposti idonei a giustificare la recidiva contestata. La Corte rileva però che, trattandosi di ricorso contro sentenza applicativa della pena, l'impugnabilità è limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, e che il vizio dedotto non rientra in tali casi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è stata pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché il motivo dedotto atteneva a un vizio di motivazione sulla recidiva e non a una delle violazioni di legge consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
nelle sentenze applicative della pena l'impugnazione è ammessa solo per le violazioni di legge tassativamente previste; non è deducibile il vizio di motivazione sulla verifica dei presupposti della recidiva, se non nei limiti indicati dalla norma
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
in caso di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'ambito di ricorribilità
sentenza Sez. U n. 33040 del 2015 (Jazouli)
richiamata per delimitare il concetto di pena illegale nei termini utili a fondare il ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti delle violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile, contro la sentenza di patteggiamento, il mero vizio di motivazione relativo alla valutazione dei presupposti della recidiva, quando la doglianza non si traduca in una delle ipotesi tassative di impugnabilità previste dalla legge.
- La nozione di pena illegale, rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro la sentenza applicativa della pena, va intesa in senso rigoroso secondo i principi richiamati dalle Sezioni Unite.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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