Cassazione Penale, Ordinanza n. 16290/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la statuizione di merito sulla responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo ha ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Deduce violazione di legge sostenendo che la responsabilità sarebbe stata affermata in modo non corretto, contestando la ricostruzione della condotta. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è manifestamente infondato e sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e confutate in appello, ove era stata evidenziata una condotta oppositiva, violenta e consapevole: il soggetto, pur fermato da un militare che lo tratteneva per un braccio, tentava di fuggire e provocava il coinvolgimento del militare nella caduta del mezzo.
Norme richiamate
La norma viene richiamata quale titolo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ritiene integrata una condotta oppositiva, violenta e consapevole nei confronti del pubblico ufficiale impegnato nell'atto di contenimento.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già adeguatamente confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente una condotta oppositiva, violenta e consapevole diretta a impedire o ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, anche quando si manifesti nel tentativo di sottrarsi al controllo o alla contestazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la Corte di legittimità qualifica il motivo come manifestamente infondato e riproduttivo di doglianze già esaminate, non vi è spazio per un sindacato di merito sulla ricostruzione fattuale ormai congruamente motivata dal giudice di appello.
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