Cassazione Civile, Ordinanza n. 13229/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, oltre alle imposte ipotecarie e catastali, emesso in relazione alla tassazione di una sentenza della Corte d'appello di Napoli resa in una causa di scioglimento di comunione ereditaria relativa a un immobile sito in Avellino, già danneggiato dal sisma del 1980 e oggetto di ricostruzione. I contribuenti avevano contestato l'atto impositivo sostenendo che gli atti inerenti lo scioglimento della comunione rientrassero tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 73 L. 219/1981. La CTR aveva respinto gli appelli dell'Ufficio e incidentale dei contribuenti, confermando l'accoglimento del ricorso introduttivo. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate proponeva un unico motivo, ma nel corso del giudizio i controricorrenti chiedevano l'estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo che uno dei coobbligati solidali aveva definito agevolatamente la lite pendente ai sensi dell'art. 5 L. 130/2022, con pagamento integrale dell'importo dovuto e perfezionamento della procedura senza diniego dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati solidali, riguardante l'intera pretesa impositiva, producesse effetti liberatori anche in favore degli altri coobbligati, ai sensi della disciplina sulla definizione delle liti pendenti e del principio della solidarietà passiva ex art. 1292 c.c. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
comma 13; richiamo alla definizione agevolata delle liti pendenti
la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri coobbligati, anche se la lite non è più pendente per alcuni di essi, salve le eccezioni previste dalla norma
nell'obbligazione solidale l'adempimento di uno dei debitori libera gli altri, poiché la prestazione è unica e l'effetto liberatorio opera oggettivamente verso tutti i condebitori
norma invocata nel merito per l'agevolazione fiscale degli atti inerenti lo scioglimento delle comunioni relative a immobili colpiti dal sisma del 1980, ma non oggetto della decisione finale di legittimità
art. 1, comma 202, L. 197/2022
richiamata in motivazione in relazione alla definizione agevolata e ai suoi effetti liberatori nei confronti dei coobbligati solidali
Massime di principio
- Quando un debito tributario è solidale, il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati, se riguarda l'intera pretesa impositiva, estingue la pretesa anche nei confronti degli altri coobbligati.
- L'effetto della definizione agevolata in materia tributaria opera in modo oggettivo sulla prestazione d'imposta e non resta confinato al solo soggetto che ha presentato la domanda e versato quanto dovuto.
- In presenza di avvenuta definizione agevolata della lite, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese per ragioni connesse alla particolare disciplina che ha risolto la controversia.
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