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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18720/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Condominio impugna la sentenza d'appello che aveva rigettato le domande di condanna avanzate nei confronti: a) dei due ex soci della società Comedil Sistem (Tavani e Marotta), ritenendo mancata la prova dell'attribuzione e della riscossione agli stessi delle somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2495 c.c.; e b) delle eredi del progettista (Negri/eredi), ritenendo efficace una transazione con la cooperativa Teodolite che aveva rinunciato a far valere la responsabilità degli aventi causa di Negri per i vizi dell'immobile. Il ricorso in Cassazione deduce soprattutto errori di diritto sull'interpretazione dell'art. 2495 c.c. (se "somme riscosse" richiedano la prova di un'effettiva riscossione individuale) e sulla compatibilità della transazione preventiva con la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso (relativi all'interpretazione dell'art. 2495 c.c. e alla nullità/inefficacia della transazione rispetto alla responsabilità ex art. 1669 c.c.), ritenendo che: 1) in caso di cancellazione della società le poste attive risultanti dal bilancio finale di liquidazione (patrimonio netto, fondi per rischi, crediti iscritti) si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità/ comunione e pertanto rientrano nella nozione di "somme riscosse" ai sensi dell'art. 2495 c.c., senza richiedere la prova che ciascun socio abbia materialmente incassato singole somme; 2) la transazione con la cooperativa che rinuncia a far valere la responsabilità degli aventi causa per i vizi è inefficace rispetto alla responsabilità ex art. 1669 c.c., in quanto tale responsabilità è extracontrattuale, posta a presidio di interessi generali inderogabili e non può essere preventiva oggetto di rinuncia. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione. La Corte ha inoltre assorbito gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Le "somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione" comprendono le poste attive risultanti dal bilancio (patrimonio netto, fondi accantonati, crediti iscritti) trasferite ai soci in regime di contitolarità dopo la cancellazione della società; non è necessaria la prova che ciascun socio abbia materialmente riscosso somme distinte.

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per gravi difetti delle opere è di natura extracontrattuale e tutela interessi generali (stabilità/solidità degli edifici, incolumità): non può essere preventivamente rinunciata o limitata da pattuizioni tra le parti; una transazione che pretenda di escludere tale responsabilità è inefficace rispetto ai terzi/aventi causa.

  • art. 2740 c.c.

    Principio generale della responsabilità patrimoniale: la tutela dei creditori si esercita sul patrimonio dell'obbligato. La Corte richiama questa disciplina in funzione di interpretare l'oggetto della responsabilità patrimoniale trasferita ai soci.

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina dell'onere della prova: la Corte rileva che l'interpretazione dell'art. 2495 non può essere tale da spostare irragionevolmente il carico probatorio sul creditore, consentendo ai soci di neutralizzare la garanzia semplicemente non procedendo alla riscossione.

  • artt. 1292, 1294 c.c.

    Riferimenti relativi alla quantificazione del credito e agli interessi; citati nel contesto della discussione sull'onere probatorio e la prova delle somme riscosse.

  • artt. 1418, 1325, 1346, 1965, 1372 c.c.

    Norme richiamate nei motivi in tema di validità del negozio (transazione), oggetto, causa e reciprocità delle concessioni; la Corte però ha ritenuto prevalente il principio di inderogabilità dell'art. 1669 e ha accolto il motivo che investiva tale profilo, assorbendo in parte gli altri.

Massime di principio

  • In caso di cancellazione di una società, le poste attive risultanti dal bilancio finale di liquidazione (patrimonio netto, fondi accantonati, crediti iscritti) costituiscono elementi attivi trasferiti ai soci e rientrano nella nozione di "somme riscosse" ai fini dell'art. 2495 c.c.; il creditore sociale può agire nei confronti dei soci fino a concorrenza di tali somme senza dover provare la riscossione individuale da parte di ciascun socio.
  • La responsabilità per gravi difetti delle costruzioni ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e tutela interessi pubblici/indifferibili; perciò ogni tentativo di rinuncia preventiva a tale responsabilità (anche tramite transazione fra costruttore/committente e progettista o loro aventi causa) è inefficace rispetto ai terzi e agli aventi causa.
  • Il riferimento a "somme" nel dettato normativo va interpretato in senso funzionale e patrimoniale, comprendendo non solo denaro liquido ma anche crediti e altri cespiti iscritti a bilancio che costituiscono garanzia per i creditori sociali.
  • Il creditore sociale non deve sopportare un onere probatorio sproporzionato: non è ammissibile un'interpretazione dell'art. 2495 c.c. che consenta ai soci di eludere la garanzia semplicemente non incassando le disponibilità risultanti dalla liquidazione.
  • Se sussistono transazioni o rinunce pattuite tra la cooperativa/committente e altri soggetti antecedenti alla domanda del creditore, occorre verificare la compatibilità di tali pattuizioni con norme inderogabili; ove la norma tuteli interessi generali inderogabili (es. art. 1669), la pattuizione sarà inefficace.
  • In caso di cassazione per questioni di diritto (interpretazione delle norme sopra indicate), la causa viene rimessa al giudice d'appello per valutazioni di fatto e determinazione dell'ammontare del credito e della sua ripartizione conformemente ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione.

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