Cassazione Civile, Ordinanza n. 32745/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La società correntista agiva per far dichiarare illegittime le pretese di pagamento della banca relative a due rapporti di conto corrente, chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite per interessi debitori ultralegali, anatocismo, postergazione delle valute e altre voci. La banca resisteva, eccependo l'infondatezza delle domande, la prescrizione delle pretese restitutorie e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del saldo finale di conto. Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva parzialmente la riconvenzionale; la Corte d'appello riduceva l'importo dovuto dalla correntista e confermava per il resto, ritenendo prescritta la ripetizione per rimesse solutorie anteriori al termine decennale, generica la censura sulle valute e infondata la doglianza sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, reputata legittima in forza della delibera CICR 9 febbraio 2000 e della parità di condizioni tra interessi attivi e passivi. In cassazione la correntista proponeva tre motivi: violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c. per avere la Corte accolto l'eccezione di prescrizione senza individuare le singole rimesse prescritte e assumendo come solutori versamenti anteriori senza prova dell'affidamento; violazione degli artt. 1418, 1346, 2696 c.c., 117 e 120 t.u.b. per la ritenuta genericità della censura sulle valute; violazione degli artt. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 e 1418 c.c. per la ritenuta validità dell'anatocismo in un contratto stipulato prima della delibera, senza successiva pattuizione scritta. La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la doglianza sulla prescrizione, ritenendo sufficiente, per l'eccezione sollevata dalla banca, l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse ritenute prescritte; ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla postergazione delle valute perché formulata in modo generico e senza rispettare il principio di specificità del ricorso. Ha invece accolto il motivo sull'anatocismo, affermando che per i contratti di conto corrente stipulati prima del 22 aprile 2000 la delibera CICR non comporta un adeguamento automatico delle clausole né una convalida implicita della capitalizzazione, ma richiede una specifica convenzione scritta successiva; pertanto le clausole anatocistiche inserite in tali contratti sono radicalmente nulle e gli interessi devono essere ricalcolati senza capitalizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In tema di prescrizione estintiva, la decorrenza e la possibilità di far valere il diritto rilevano, ma l'eccezione della banca può essere validamente sollevata con la semplice allegazione dell'inerzia del titolare e della volontà di profittarne.
La censura sulla prescrizione non può pretendere dalla banca un'onere di allegazione ulteriore rispetto a quello richiesto per opporre l'eccezione; la prova dell'affidamento e della natura solutoria delle rimesse resta questione di merito se specificamente contestata.
Le clausole anatocistiche inserite in contratti anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000 e non validamente adeguate sono nulle per contrasto con il divieto di anatocismo.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte ne rileva l'inammissibilità per genericità della censura; la pronuncia non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza un autonomo approfondimento della Corte, che si limita a dichiarare la doglianza generica.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti bancari, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'anatocismo bancario, ma senza autonoma presa di posizione nel motivo dichiarato inammissibile.
art. 7, comma 1, delibera CICR 9 febbraio 2000
"le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio"
Per i contratti anteriori, l'adeguamento non opera automaticamente: occorre una specifica convenzione scritta successiva, idonea a introdurre validamente la capitalizzazione nel rispetto dell'art. 1283 c.c.
art. 7, comma 3, delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamato nel terzo motivo in combinazione con il comma 1; la Corte esclude che possa fondare una convalida implicita delle clausole anatocistiche pregresse.
art. 2, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000
La parità di periodicità tra interessi creditori e debitori non basta, da sola, a sanare le clausole anatocistiche dei contratti anteriori alla delibera.
È la norma di riferimento che richiede, per la produzione di interessi su interessi scaduti, una convenzione successiva e specifica; in mancanza, la capitalizzazione è illegittima.
d.lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3
La pronuncia richiama la declaratoria di incostituzionalità come premessa per affermare la nullità radicale delle clausole anatocistiche nei contratti antecedenti alla delibera CICR.
Massime di principio
- In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dal correntista contro la banca, l'eccezione di prescrizione è adeguatamente sollevata dall'istituto di credito con la sola allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse che si assumono prescritte.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che investa una quaestio facti decisa dal giudice di merito è inammissibile se mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: la doglianza che si limiti a un richiamo astratto a norme di legge, senza indicare in che modo la questione sia stata introdotta e decisa nei precedenti gradi, è inammissibile.
- Per i contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non si considera validamente introdotta per effetto di un mero adeguamento automatico; è necessaria una specifica pattuizione scritta successiva.
- La clausola di capitalizzazione degli interessi inserita in un contratto bancario anteriore alla delibera CICR, ove non validamente rinnovata o adeguata, è nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c. e gli interessi devono essere ricalcolati senza anatocismo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32637/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32640/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32641/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32646/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32647/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2022 del 07/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →