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Ordinanza

Ordinanza n. 2826/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del 5 marzo 2026 che dispone il trasferimento del ricorrente al Tribunale di -OMISSIS- e di ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202604099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 5 marzo 2026, nella parte in cui dispone il trasferimento del magistrato al Tribunale di -OMISSIS-

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (magistrato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 5 marzo 2026, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, deducendo che il trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 109/2006 avrebbe perso la propria ragion d'essere poiché egli era già stato trasferito a domanda presso il medesimo Tribunale di -OMISSIS-. La questione centrale riguarda il rapporto tra il trasferimento d'ufficio del magistrato, disposto nell'ambito disciplinare, e il successivo o contestuale trasferimento a domanda. Il ricorrente ha sostenuto che il trasferimento volontario avesse già realizzato l'effetto perseguito dal trasferimento d'ufficio, essendo la nuova sede collocata in un distretto di Corte d'appello diverso da quello della sede originaria, secondo quanto prescritto dalla sentenza disciplinare del CSM.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto ministeriale del 5 marzo 2026 limitatamente all'ordine di trasferimento del ricorrente al Tribunale di -OMISSIS-. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella plausibile fondatezza della tesi secondo cui il trasferimento d'ufficio ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 109/2006 non ha finalità sanzionatoria, ma preventiva: mira a impedire che il contesto ambientale determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia. Poiché il ricorrente era già stato trasferito a domanda presso una sede appartenente a un diverso distretto di Corte d'appello, individuata anche dalla sentenza disciplinare come sede idonea a realizzare tale finalità, il Collegio ha ritenuto prima facie suscettibile di accoglimento la censura relativa alla sopravvenuta inutilità del trasferimento d'ufficio. Ha inoltre valorizzato la sentenza della Corte di cassazione, secondo cui il trasferimento a domanda costituiva una sopravvenienza obiettiva tale da privare di residuo interesse la contestazione del precedente trasferimento. L'ordinanza non definisce il merito e ha fissato l'udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Il trasferimento d'ufficio del magistrato ha, secondo la valutazione cautelare del TAR, una finalità preventiva e non ulteriormente sanzionatoria: mira a evitare che il contesto ambientale favorisca ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione interinale degli effetti dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'ufficio del magistrato previsto dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 109/2006 ha natura preventiva e non costituisce un'ulteriore sanzione disciplinare: è diretto a impedire che il contesto ambientale favorisca ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia.
  • Quando il magistrato sia già stato trasferito a domanda presso una sede appartenente a un diverso distretto di Corte d'appello, e tale trasferimento realizzi la finalità propria del trasferimento d'ufficio individuata in sede disciplinare, la sopravvenienza può rendere prima facie privo di residuo interesse o comunque non più giustificato l'ordine di trasferimento d'ufficio alla medesima sede.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto può essere disposta limitatamente alla parte dell'ordine di trasferimento d'ufficio per la quale emerga, alla luce del trasferimento volontario già intervenuto, una plausibile carenza dell'attuale esigenza preventiva.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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