Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04126/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile, ritenendo che la memoria depositata da quest'ultima non apportasse alcun contributo concreto alla decisione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato la mancata esclusione della recidiva contestata a suo carico e, di riflesso, l'eccessività della pena irrogata. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la determinazione della pena e la valutazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o manifesta illogicità. Ha inoltre rilevato che il giudice d'appello aveva motivato in modo congruo e logico, applicando correttamente i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., avendo valutato in concreto il rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e i precedenti penali, e non solo la gravità del fatto o la mera distanza temporale delle condanne pregresse. La parte civile ha depositato memoria ritenuta scarna e priva di contributo concreto all'accertamento della responsabilità, con conseguente rigetto della richiesta di rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio di base per la graduazione del trattamento sanzionatorio e per la determinazione della pena entro il potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione concreta della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e del rapporto tra il reato e i precedenti penali ai fini della recidiva e della pena.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
  • La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del fatto o sulla sola distanza temporale tra i precedenti e il reato oggetto del giudizio, dovendo il giudice verificare in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., se e in quale misura le pregresse condanne siano indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena quando la motivazione del giudice territoriale sia congrua e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.