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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18842/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita di due immobili, stipulato nel 1991, nel quale il promissario acquirente aveva ottenuto la consegna anticipata dei beni e si era impegnato a pagare parte del prezzo in contanti e parte mediante il mutuo originariamente acceso dalla promittente venditrice. Secondo la società venditrice, l’acquirente non aveva regolarmente corrisposto le rate del mutuo; ciò aveva condotto all’esecuzione forzata del credito della banca mutuante. La società aveva quindi agito chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’altra parte, la restituzione degli immobili, il risarcimento del danno e un’indennità mensile per l’occupazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo prevalente l’inadempimento della promittente venditrice, dichiarando risolto il contratto per sua colpa e liquidando importi reciproci tra restituzione delle somme versate e indennità per il godimento dei beni. In cassazione la società ha proposto tre motivi: il primo denunciava violazione dell’art. 1458 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse duplicato il computo delle somme versate dall’acquirente e che, in corretta applicazione della disciplina degli effetti della risoluzione, avrebbe dovuto risultare creditrice dell’indennità di occupazione; il secondo lamentava che la Corte d’appello non avesse considerato un periodo di sospensione dei pagamenti da parte dell’acquirente, con conseguenze sull’imputazione dell’inadempimento e sul calcolo degli interessi richiesti dalla banca; il terzo censurava la mancata considerazione delle osservazioni del consulente di parte sulla stima dell’indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha cassato la sentenza impugnata nei limiti di tale censura, rilevando un contrasto irriducibile nella motivazione della Corte d’appello: da un lato la stessa aveva affermato l’infondatezza della doglianza dell’appellante sull’eccezione di prescrizione del credito relativo all’occupazione, dall’altro, subito dopo, ne aveva proclamato la fondatezza. Tale antinomia rendeva incomprensibile il percorso argomentativo su un punto decisivo della controversia. I secondi e terzi motivi sono stati invece dichiarati manifestamente infondati. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1458 c.c.

    Gli effetti della risoluzione contrattuale impongono la restituzione delle prestazioni eseguite, ma la loro applicazione concreta deve essere coerentemente motivata, evitando duplicazioni o compensazioni non chiarite nel ragionamento decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per affermare che l’interpretazione del nuovo perimetro del vizio motivazionale deve seguire i canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • In cassazione è denunciabile il vizio di motivazione solo quando il testo della sentenza presenti un’anomalia radicale, come motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente un mero difetto di sufficienza argomentativa.
  • Quando una sentenza riconosce reciprocamente contrapposti crediti o debiti derivanti da risoluzione contrattuale, il giudice deve spiegare in modo coerente se e come operi la compensazione, evitando duplicazioni nel computo delle somme dovute.
  • L’accertamento dell’inadempimento prevalente e la quantificazione delle conseguenze economiche della risoluzione rientrano nel merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logicamente intelligibile.
  • Le critiche alla valutazione delle prove o alla stima tecnica sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo che la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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