Cassazione Penale, Sentenza n. 47513/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato il ricorrente per danneggiamento e per ingiuria aggravata; il motivo principale dedotto era vizio di motivazione per presunta illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. Il Pubblico Ministero aveva presentato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio relativo al capo b).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte che contestava la valutazione della credibilità della persona offesa, ritenendo che si trattasse di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo b) perché la condotta di danneggiamento, senza l'aggravante richiamata, non è più prevista dalla legge come reato. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per la rideterminazione della pena in relazione al solo reato residuo (capo a), per il quale ha dichiarato irrevocabile la responsabilità.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma: richiamata come regola procedurale applicata al caso.
art. 625 comma 1 n. 7) cod. pen.
Richiamato come riferimento all'aggravante collegata al reato di danneggiamento; la Corte osserva che la condotta di danneggiamento, senza tale aggravante, non è più prevista dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio del capo b).
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione della capacità dimostrativa delle prove; il sindacato è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione e della sua aderenza alle fonti di prova; eventuale travisamento delle prove deve essere allegato conformemente al principio di autosufficienza.
Massime di principio
- La Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di attendibilità delle prove operata dal giudice di merito: può censurare solo la logica, la congruenza e l'adeguata motivazione del giudizio di fatto.
- Se una condotta oggetto di condanna è stata decriminalizzata (non prevista dalla legge come reato), la Corte di legittimità annulla la sentenza per quel capo e, se possibile, senza rinvio per quella fattispecie.
- Quando è annullato un capo per cui la responsabilità non sussiste più, il giudice di merito deve ricalcolare la pena residua per i reati rimasti definiti; la Cassazione può disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per la rideterminazione della pena.
- Le censure sul travisamento delle fonti di prova devono essere specificamente dedotte e documentate (principio di autosufficienza): semplici rilievi sul merito della valutazione non sono ammissibili in Cassazione.
- Le modalità procedurali straordinarie (es. contraddittorio scritto previsto dal d.l. n.137/2020) possono essere applicate e sono rilevanti solo per la regolarità del procedimento, non per la valutazione di merito delle prove.
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