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Sentenza

Sentenza n. 580/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 1521/2024 del T.a.r. Calabria.

Giustizia amministrativa202500330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1521/2024 del TAR Calabria nella parte relativa al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1521/2024 del TAR Calabria, che aveva condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con nota del 24 marzo 2026, di avere ottenuto il pagamento di quanto dovuto. L’amministrazione intimata si è costituita resistendo al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento previsto dalla sentenza oggetto di ottemperanza è intervenuto nel corso del giudizio. La dichiarazione di avvenuto pagamento ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’azione esecutiva. Il Collegio ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ravvisando la prevalente soccombenza dell’amministrazione intimata, e l’ha condannata al pagamento di euro 414,00, oltre agli accessori di legge, in favore della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo derivante dal giudicato durante il processo, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione esecutiva e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non impedisce la regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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