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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13316/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP, dopo aver rigettato la richiesta di archiviazione del PM relativa a un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione), ordinava che il Pubblico ministero identificasse la “commentatrice” autrice del post su Facebook e disponeva la formulazione dell'imputazione coatta nei suoi confronti. Il PM ha impugnato l'ordinanza per vizio di abnormità, sostenendo che il GIP ha ecceduto i propri poteri ordinando l'imputazione coatta verso soggetto non identificato e non sottoposto ad indagini, in violazione delle norme procedurali e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla parte che disponeva l'imputazione coatta del soggetto non identificato. La Corte ha confermato che è invece legittimo l'ordine del GIP di iscrivere una persona nel registro delle notizie di reato e di disporre ulteriori indagini per la sua identificazione, ma non è ammesso che il GIP, contestualmente, ordini la formulazione dell'imputazione coatta: tale secondo ordine costituisce ingerenza nei poteri del pubblico ministero e lesione dei diritti di difesa della persona non sottoposta ad indagini. Gli atti sono stati rimessi al Pubblico ministero per il prosieguo (identificazione e valutazioni successive).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata quale fattispecie contestata (diffamazione). La sentenza la menziona come oggetto del procedimento ma non modifica la qualificazione del reato.

  • art. 112 Cost.

    Riferimento al principio della separazione dei poteri e alla titolarità dell'azione penale; la Corte segnala che l'ordine di imputazione coatta da parte del GIP lede tale principio quando invade la sfera di competenza del PM.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato: la Corte conferma che il GIP può ordinare l'iscrizione di una persona non ancora formalmente indagata quando emerga notizia di reato e siano necessarie ulteriori indagini.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Richiamato per il rito camerale in sede di opposizione all'archiviazione e per gli effetti dell'avviso all'indagato; la Corte sottolinea che l'imputazione coatta verso chi non è stato destinatario dell'avviso ex art. 409 comporta violazione del diritto di difesa.

  • Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013 (L.)

    Giurisprudenza di riferimento che afferma l'abnormità dell'ordinanza del GIP che, oltre a disporre l'iscrizione, prescriva anche la formulazione dell'imputazione coatta verso soggetto non sottoposto ad indagini.

  • Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018 (Manna)

    Sentenza richiamata a supporto del principio secondo cui il GIP non può sostituirsi al PM nel disporre l'imputazione coatta di persone non identificate o non indagate.

  • Corte Cost. ordinanza n. 176 del 1999

    Stabilisce che il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, può ordinare l'iscrizione nel registro degli indagati di persone cui il reato sia attribuibile, ma ciò non autorizza la formulazione immediata dell'imputazione coatta.

  • Sez. U. n. 22909 del 31/05/2005 (Mine-vini)

    Ulteriore richiamo dottrinale/giurisprudenziale sul perimetro dei poteri del GIP rispetto all'iscrizione e alle successive fasi d'indagine.

  • Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019

    Conferma che l'ordine di imputazione coatta verso soggetto non sottoposto ad indagini determina lesione dei diritti di difesa e ingerenza nei poteri del PM; pertanto è annullabile.

Massime di principio

  • Il GIP può, in sede di opposizione all'archiviazione, ordinare l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e disporre ulteriori indagini finalizzate all'identificazione quando emergano elementi a suo carico.
  • Il GIP non può invece ordinare contestualmente la formulazione dell'imputazione coatta nei confronti di una persona non identificata o non sottoposta ad indagini: tale ordine eccede i suoi poteri e interferisce con la titolarità e discrezionalità del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.
  • Se il GIP emette un 'doppio ordine' (iscrizione + imputazione coatta), la parte relativa all'imputazione coatta è annullabile senza rinvio mentre l'ordine di iscrizione/indagine può permanere.
  • In presenza di soggetto non destinatario dell'avviso ex art. 409 c.p.p., la formulazione di imputazione senza aver concesso la partecipazione all'udienza camerale e la possibilità di difesa costituisce violazione dei diritti dell'interessato.
  • Prassi consigliata: se l'identità dell'autore è incerta, il GIP può chiedere l'identificazione e l'effettuazione di ulteriori accertamenti, ma la valutazione finale e l'eventuale esercizio dell'azione penale (o la formulazione dell'imputazione) spettano al PM dopo le indagini.

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