Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44826/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cozzolino proponeva ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per i reati indicati ai capi relativi agli artt. 337 e 341-bis c.p. deducendo: (1) vizio di motivazione sulla configurazione dell"art. 341-bis, perché l"offesa verbale sarebbe stata rivolta solo in presenza di agenti di Polizia penitenziaria e non di altri detenuti (mentre la norma richiede "pubblicità" dell"offesa), (2) vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, che sarebbe stato omesso o non adeguatamente valutato tenuto conto del contesto particolare (condotta occasionale legata al disagio per la mancata somministrazione di una mezza compressa di psicofarmaco).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura reiterativa e infondata, richiamando l"interpretazione consolidata secondo cui per l"art. 341-bis è necessaria la presenza di almeno due persone non qualificabili come pubblici ufficiali impegnati nello stesso atto; ha poi confermato che dagli atti (relazione di servizio) risultavano due momenti distinti: una prima reazione in cella volta a impedire l"atto d"ufficio (resistenza) e, successivamente, frasi oltraggiose pronunciate in sezione alla presenza di numerosi detenuti, integrando così il requisito della "pubblicità". Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata la valutazione della Corte d"appello circa la gravità e la recidiva, richiamando il peso di precedenti condanne, anche specifiche. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Per la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale "pubblico" è il carattere dell"offesa: è necessaria la presenza di almeno due persone diverse dai pubblici ufficiali impegnati nello stesso atto, in modo che l"offesa raggiunga la reputazione e l"autorevolezza della pubblica amministrazione; la presenza di altri agenti conta come "non qualificata" se non stanno partecipando all"attività per la quale l"oltraggio è commesso.

  • art. 337 cod. pen.

    La condotta volta a impedire il compimento di un atto d"ufficio è valutata come resistenza a pubblico ufficiale; la valutazione fattuale riguarda il momento e le modalità del comportamento ostativo.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, sent. n. 6604 del 18.01.2022 (Pagliari, Rv. 282999 — 01)

    Sez. 6, sent. n. 6604 del 18.01.2022, Pagliari, Rv. 282999 — 01

    Richiamata a sostegno del principio che per l"art. 341-bis è richiesta la presenza di soggetti terzi non qualificati; la Corte l"ha applicata per confermare che la presenza di detenuti nella sezione integra la "pubblicità" necessaria.

Massime di principio

  • Per l"art. 341-bis c.p. l"offesa deve avere carattere di "pubblicità": è necessaria la presenza di almeno due persone non qualificabili come pubblici ufficiali impegnati nello stesso atto; la semplice presenza di altri pubblici ufficiali conta come terzi solo se non stanno partecipando all"attività per cui è contestato l"oltraggio.
  • La distinzione temporale e locativa dei fatti è cruciale: atti commessi in momenti diversi (es. resistenza in cella e poi oltraggi in sezione) possono integrare distinte figure rilevanti e soddisfare requisiti diversi richiesti dalla norma.
  • La mera affermazione di "contesto particolare" o di disagio (es. mancanza di una dose di farmaco) non è di per sé sufficiente a escludere la recidiva o a demolire la valutazione di gravità: serve documentazione e motivazione probante che dimostri l"incidenza sul grado di colpevolezza.
  • La Corte d"appello può valorizzare relazioni di servizio e riscontri processuali per dimostrare la presenza di testimoni/terzi e la dinamica degli eventi; i rilievi di insufficiente motivazione in cassazione sono inammissibili se reiterativi e non indicano vizi logico-giuridici specifici.
  • Per escludere la recidiva occorre un apprezzamento motivato e circostanziato che dimostri l"esistenza di ragioni che rendono incompatibile l"applicazione della recidiva; la mera caratterizzazione della condotta come "occasionale" non basta.
  • Le spese processuali e la condanna alla cassa delle ammende possono essere disposte quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.