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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16502/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: il reato commesso il 7 agosto 2018 si era prescritto il 7 febbraio 2025. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione emessa il 26/02/2026.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Khaled aveva chiesto applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.) per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-sexies D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) commesso il 7 agosto 2018, con l'aggravante del fatto commesso tra le 22:00 e le 7:00. Il Tribunale di Bologna originariamente aveva applicato la pena sostituita con prestazione lavorativa non retribuita (art. 186, comma 9-bis). Successivamente, in data 29 aprile 2025, il Tribunale aveva dichiarato la non esecutività della sentenza rilevando una vizio di notifica (violazione dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.), e ne aveva disposta la nuova notificazione al domicilio. Khaled ha impugnato sostenendo che, data la tardiva notificazione effettiva (16 maggio 2025), il reato era ormai estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Utilizzato come base giuridica per la richiesta di applicazione della pena concordata (patteggiamento); la Corte non mette in discussione l'accordo ma valuta la sorte del reato alla luce della prescrizione e delle nullità di notifica

  • art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza; la fattispecie concreta ricadeva nei commi 1 e 2, lett. b) e 2-sexies con aggravante temporale

  • art. 186, comma 9-bis D.Lgs. 285/1992

    Prevede la possibilità di sostituzione della pena con prestazioni in favore della collettività; applicata nella sentenza di primo grado come pena sostitutiva

  • art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

    La violazione di tale norma relativa alla corretta notifica della sentenza determina una nullità a regime intermedio che, se non sanata, impedisce la irrevocabilità della pronuncia: la Corte ha ritenuto che la notifica originaria presso il difensore e non al domicilio eletto non avesse sanato la nullità e aveva reso la sentenza non divenuta irrevocabile

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato come base per il provvedimento del Tribunale del 29 aprile 2025 che ha dichiarato la non esecutività della sentenza e ha disposto la nuova notificazione; tale dichiarazione ha rimesso il ricorrente nei termini per proporre ricorso

Massime di principio

  • La correttezza della notifica della sentenza (in particolare rispetto all'art. 157 c.p.p.) è essenziale per la definitività: una nullità di notifica a regime intermedio che non sia sanata impedisce la irrevocabilità della sentenza.
  • La dichiarazione di non esecutività e la successiva rinnovazione della notificazione possono rimettere l'imputato nei termini per impugnare, ma non possono scongiurare gli effetti della prescrizione già maturata sulla fattispecie.
  • La prescrizione del reato si calcola a partire dalla data del fatto e, se è intervenuta prima di ogni efficacia definitiva della condanna, può determinare l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
  • Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non immunizza la decisione dal controllo sulle nullità procedurali e dagli effetti della prescrizione: l'accordo non impedisce che la sentenza sia inefficace se sussistono vizi di notifica o se il reato è estinto.
  • In casi simili è fondamentale verificare tempestivamente la regolarità delle notifiche e i termini di impugnazione; la difesa deve prestare attenzione alla elezione del domicilio e alla concreta notifica per evitare che ritardi producano conseguenze definitive come la prescrizione o l'improcedibilità.

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