Cassazione Penale, Sentenza n. 16502/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso: il reato commesso il 7 agosto 2018 si era prescritto il 7 febbraio 2025. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione emessa il 26/02/2026.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Khaled aveva chiesto applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.) per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-sexies D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) commesso il 7 agosto 2018, con l'aggravante del fatto commesso tra le 22:00 e le 7:00. Il Tribunale di Bologna originariamente aveva applicato la pena sostituita con prestazione lavorativa non retribuita (art. 186, comma 9-bis). Successivamente, in data 29 aprile 2025, il Tribunale aveva dichiarato la non esecutività della sentenza rilevando una vizio di notifica (violazione dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.), e ne aveva disposta la nuova notificazione al domicilio. Khaled ha impugnato sostenendo che, data la tardiva notificazione effettiva (16 maggio 2025), il reato era ormai estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Utilizzato come base giuridica per la richiesta di applicazione della pena concordata (patteggiamento); la Corte non mette in discussione l'accordo ma valuta la sorte del reato alla luce della prescrizione e delle nullità di notifica
art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza; la fattispecie concreta ricadeva nei commi 1 e 2, lett. b) e 2-sexies con aggravante temporale
art. 186, comma 9-bis D.Lgs. 285/1992
Prevede la possibilità di sostituzione della pena con prestazioni in favore della collettività; applicata nella sentenza di primo grado come pena sostitutiva
art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.
La violazione di tale norma relativa alla corretta notifica della sentenza determina una nullità a regime intermedio che, se non sanata, impedisce la irrevocabilità della pronuncia: la Corte ha ritenuto che la notifica originaria presso il difensore e non al domicilio eletto non avesse sanato la nullità e aveva reso la sentenza non divenuta irrevocabile
Richiamato come base per il provvedimento del Tribunale del 29 aprile 2025 che ha dichiarato la non esecutività della sentenza e ha disposto la nuova notificazione; tale dichiarazione ha rimesso il ricorrente nei termini per proporre ricorso
Massime di principio
- La correttezza della notifica della sentenza (in particolare rispetto all'art. 157 c.p.p.) è essenziale per la definitività: una nullità di notifica a regime intermedio che non sia sanata impedisce la irrevocabilità della sentenza.
- La dichiarazione di non esecutività e la successiva rinnovazione della notificazione possono rimettere l'imputato nei termini per impugnare, ma non possono scongiurare gli effetti della prescrizione già maturata sulla fattispecie.
- La prescrizione del reato si calcola a partire dalla data del fatto e, se è intervenuta prima di ogni efficacia definitiva della condanna, può determinare l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
- Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non immunizza la decisione dal controllo sulle nullità procedurali e dagli effetti della prescrizione: l'accordo non impedisce che la sentenza sia inefficace se sussistono vizi di notifica o se il reato è estinto.
- In casi simili è fondamentale verificare tempestivamente la regolarità delle notifiche e i termini di impugnazione; la difesa deve prestare attenzione alla elezione del domicilio e alla concreta notifica per evitare che ritardi producano conseguenze definitive come la prescrizione o l'improcedibilità.
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