Cassazione Penale, Sentenza n. 2220/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di BITONTO e ESPOSITO per il concorso in omicidio (29/08/2000). Il Procuratore denunciava un vizio di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe omesso di applicare correttamente la metodologia di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Marco Conte e Raffaele Giogli), attribuendo eccessivo rilievo a divergenze su elementi secondari e valorizzando invece la dichiarazione de relato di Carmine Fontanella in modo da screditare i collaboratori diretti. In particolare si contesta che il riesame non abbia individuato il "nucleo essenziale" del racconto e abbia travisato la convergenza sugli elementi fondamentali (ruoli assegnati a ESPOSITO e BITONTO, armi, veicoli, modalità), ignorando l'argomentazione del GIP secondo cui alcune divergenze sono fisiologiche per il tempo trascorso e per i diversi ruoli dei dichiaranti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio metodologico e carenza motivazionale, rilevando che il giudice del riesame ha indebitamente valorizzato elementi secondari e la dichiarazione de relato di Fontanella per smentire la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori diretti. La decisione è stata rinviata al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, con istruzioni di rivalutare le dichiarazioni secondo la corretta metodologia (individuazione del nucleo essenziale, verifica della convergenza sui fatti materiali essenziali, adequata motivazione sulle discrepanze), e di esaminare anche le restanti censure degli indagati.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014 (De Falco)
"ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, ma in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nella struttura del racconto, alle circostanze evocate"
Occorre individuare il nucleo essenziale del racconto in relazione al fatto materiale specifico e al rilievo che il dichiarante assegna alle circostanze; non possono essere disaggregati ulteriormente gli elementi essenziali su cui si fonda la convergenza.
Cass. Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015 (Barracco)
"il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, e il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato... in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione"
Le discrepanze su dettagli secondari, specialmente in fatti remoti, vanno valutate alla luce dell'importanza intrinseca dell'elemento nel racconto; divergenze minori non annullano la convergenza sugli elementi fondamentali.
Cass. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 (Aglieri)
"in caso di pluralità di chiamate di correità v'è reciproco riscontro se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato"
Il riscontro reciproco tra più dichiarazioni si valuta sulla convergenza riguardo al fatto materiale specifico narrato; incongruenze che spostano il contesto cronologico o fattuale essenziale possono pregiudicare il riscontro, ma differenze su aspetti accessori no.
art. 309, co. 7, c.p.p.
Norma procedurale che consente il rinvio per nuovo giudizio al tribunale competente dopo annullamento di provvedimenti relativi alla custodia cautelare; qui invocata come base per il rinvio al Tribunale di Napoli.
Massime di principio
- Nella valutazione delle dichiarazioni di più collaboratori occorre individuare il "nucleo essenziale" del racconto: ruoli, azioni materiali, modalità e contesto rilevanti per il fatto devono essere confrontati prioritariamente rispetto ai dettagli secondari.
- Divergenze su dettagli secondari (numero esatto di veicoli, numero di persone presenti, modalità accessorie) sono fisiologiche, specialmente per fatti remoti, e non invalidero la convergenza se gli elementi fondamentali sono coerenti.
- Le dichiarazioni "de relato" (riportate da terzi) possono avere valore corroborativo ma non devono essere usate in modo selettivo per smentire collaboratori diretti senza motivazione rigorosa; va valutata la portata accusatoria complessiva di tali resoconti.
- Il giudice deve motivare in modo chiaro perché privilegia una versione rispetto a un'altra, spiegando in che misura le discrepantie incidono sul quadro indiziario complessivo; motivazione lacunosa o contraddittoria integra motivo di annullamento in sede di legittimità.
- Per procuratori e investigatori: documentare e valorizzare la convergenza sugli elementi materiali essenziali (ruoli, armi, veicoli, dinamica) e spiegare le ragioni per cui le discrepanze secondarie sono compatibili col quadro accusatorio.
- In sede di riesame e di legittimità non è consentita una semplice rilettura degli elementi probatori senza aderire alla corretta metodologia di analisi delle testimonianze; errori metodologici e travisamenti sono rimediabili con annullamento e rinvio.
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