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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5152/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Corte Regionale di Graz il 29/05/2018 per l'espiazione della residua pena di 1 anno, 10 mesi e 13 giorni per furto aggravato (capo A), distruzione di documento (capo B) e appropriazione indebita di mezzi di pagamento (capo C). Il ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto all'interprete e dei diritti di difesa (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost., art. 143 cod. proc. pen.), sostenendo che gli era stato fornito un interprete di lingua francese e non un interprete in lingua ungherese e quindi non avrebbe compreso le questioni giuridiche rilevanti (in particolare riguardo al principio di specialità); (2) violazione dell'art. 2 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21/03/1983), perché non è stata sospesa la procedura per valutare la sua richiesta di scontare la pena in Ungheria, paese di cittadinanza e residenza, dove la pena sarebbe risultata prescritta secondo la legge ungherese (art. 28, comma 1).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'art. 143 cod. proc. pen. non sia violato quando l'interprete parla una lingua diversa dalla madre del destinatario purché consenta una comunicazione efficace; il giudice di merito ha accertato che Nagy dichiarò di comprendere il francese, fu assistito da difensore con interprete francese, comprese il contenuto del mandato e acconsentì alla consegna, senza rinunciare al principio di specialità. Inoltre la nullità relativa per violazione dell'art. 143 doveva essere eccepita tempestivamente (art. 182, comma 2 cod. proc. pen.) in sede di convalida dell'arresto e non è stata sollevata dal difensore d'ufficio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la richiesta di essere consegnato all'Ungheria non fosse decisione che potesse prendere il giudice nazionale in luogo dello Stato emittente (Austria) e che, inoltre, l'Ungheria non aveva avanzato formale richiesta come previsto dall'art. 2, comma 2 della Convenzione. Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Il diritto all'interprete è soddisfatto anche tramite una lingua diversa dalla lingua madre se consente una comunicazione efficace; la valutazione della comprensione è rimessa al giudice di merito; la nullità della mancata traduzione deve essere eccepita tempestivamente secondo art. 182 c.p.p.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione ai diritti di difesa e al diritto a un'udienza equa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché il ricorrente aveva effettiva comprensione tramite interprete francese

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale presidio dei diritti della difesa; valutato compatibile con la decisione di merito che ha accertato la comprensione del procedere da parte dell'imputato

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie in considerazione della dichiarata comprensione del ricorrente e dell'assenza di tempestiva eccezione

  • Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (21/03/1983), art. 2

    Stabilisce la procedura per le richieste di trasferimento per l'espiazione della pena: la decisione sul trasferimento dev'essere assunta dallo Stato che ha emesso il provvedimento; non è sufficiente la volontà della persona condannata se lo Stato terzo non presenta formale richiesta

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'eccezione tempestiva delle nullità: la mancata tempestiva eccezione in sede di convalida sanifica la nullità relativa dedotta successivamente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come base per la condanna alle spese processuali del ricorrente

  • legge n. 69/2005, art. 22, comma 5

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (citazione nel testo con data/numero leggermente alterati)

Massime di principio

  • La nomina di un interprete che non parli la lingua madre del soggetto non è automaticamente illegittima se consente una comunicazione efficace e il giudice di merito accerta la comprensione effettiva.
  • La mancata eccezione tempestiva di una nullità processuale (es. carenza dell'interpretazione) in sede di convalida può comportare la sanatoria della nullità stessa; le contestazioni tardive sono meno incisive.
  • La richiesta di essere trasferito per scontare la pena in uno Stato terzo è disciplinata dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate e richiede l'intervento/assenso formale degli Stati coinvolti; non è sufficiente la mera preferenza del condannato.
  • Il principio di specialità può essere conservato dal ricorrente anche se questi acconsente alla consegna; il consenso alla consegna non equivale automaticamente a rinuncia alle garanzie di specialità.
  • In materia di mandato d'arresto europeo, le questioni di fatto (es. effettiva comprensione dell'imputato) sono valutate dal giudice di merito e la Corte di legittimità verifica la correttezza di tale valutazione nei limiti del sindacato di legittimità.

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