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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04077/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che l'inammissibilità poteva essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; come conseguenza, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Perugia del 15 maggio 2024, con la quale era stata applicata la pena. Dai ricorsi emerge che gli imputati lamentavano, in sostanza, un errore nella qualificazione giuridica del fatto: la doglianza era però formulata solo in termini nominalistici e non risultava immediatamente ricavabile dal testo dell'imputazione o della sentenza impugnata, poiché richiedeva una verifica in fatto non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso per cassazione contro una sentenza applicativa della pena non possa essere utilizzato per censurare, in tale forma, un preteso errore di qualificazione che non sia desumibile immediatamente dagli atti e dalla decisione.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi ritenuti manifesti.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena quando la censura sulla qualificazione giuridica del fatto sia proposta solo in modo nominale e richieda una verifica in fatto non consentita in sede di legittimità.
  • Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto: se l'asserito errore di qualificazione non emerge immediatamente dal capo di imputazione o dal testo della decisione impugnata, la doglianza è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di legge in punto spese processuali e versamento alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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